Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: l’INPS adegua il suo sistema informativo

L’aggiornamento si è reso necessario a causa delle modiche apportate in materia dalla Legge di di bilancio 2025 (INPS, messaggio 26 febbraio 2025, n. 698).

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 11, Legge n. 207/2024) ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia, modificando l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Di conseguenza, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito rappresentato:

–  azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;

–  revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

Per quanto riguarda, invece, la novella normativa inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera b) della citata Legge di bilancio 2025, l’INPS fa riserva di fornire, con successivo messaggio, ulteriori indicazioni operative. Tuttavia, l’Istituto ritiene utile precisare che è rimasta invariata la disciplina dei non residenti (cosiddetta Schumacker) prevista dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che è onere del contribuente, come previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, dichiarare di avere diritto alle detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto di imposta.

CCNL Istruzione e ricerca: la piattaforma rivendicativa prevede miglioramenti salariali

Al via le trattative con l’Aran per il rinnovo contrattuale 2022-2024

Con un comunicato del 24 febbraio, la Flc-Cgil ha reso nota la convocazione per la giornata odierna presso l’Aran l’apertura, insieme alle altre Sigle sindacali, delle trattative per la definizione del CCNL Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Sebbene si tratti di un rinnovo tardivo, le OO.SS. sono impegnate affinché vengano disposti importanti miglioramenti economici e altrettante migliori condizioni di lavoro per il personale del comparto.
All’interno del documento viene ribadita l’importanza di eliminare le norme definite della “premialità” o alla “performance”; oltre alla possibilità, per tutti, di usufruire dei buoni pasto a prescindere dalla modalità lavorativa prevista dal contratto. Inoltre, va estesa la riduzione dell’orario lavorativo settimanale a 35 ore e rese più fruibili le modalità di attuazione degli istituti introdotti nel rinnovo 2019-2021 sul lavoro a distanza. 

Milleproroghe: riammissione alla Definizione agevolata

La Legge n. 15/2025, che converte il D.L. n. 202/2024, noto come “Milleproroghe”, introduce significative modifiche al regime della “Rottamazione-quater”, offrendo ai contribuenti che hanno perso i benefici di tale misura agevolativa entro il 31 dicembre 2024 la possibilità di riammissione alla Definizione agevolata dei debiti (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 25 febbraio 2025).

L’opportunità di essere riammessi alla Definizione agevolata dei tali debiti si applica esclusivamente ai contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (cosiddetti “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

 

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;

  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

I contribuenti che hanno rispettato le scadenze di pagamento non possono accedere a questa riammissione e devono continuare a versare secondo il piano già in essere, con la prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge).

 

Per avvalersi della riammissione, i contribuenti devono presentare una domanda entro il 30 aprile 2025, seguendo le modalità telematiche che saranno rese disponibili dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nella domanda, oltre a indicare i debiti oggetto di riammissione, è necessario specificare le modalità di pagamento, che possono avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Successivamente alla presentazione della domanda, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’importo totale dovuto per la Definizione agevolata, dettagliando le singole rate e le relative scadenze. È previsto un interesse del 2% annuo sulle somme dovute a partire dal 1° novembre 2023. Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

 

La decadenza da un piano di pagamento comporta la cessazione automatica delle agevolazioni e il ripristino del debito residuo, inclusivo di sanzioni e interessi. Pertanto, ogni pagamento successivo alla decadenza sarà imputato al debito complessivo, comprendente sia il capitale che le sanzioni e gli interessi.

Manageritalia: attivo il credito welfare 2025 per i dirigenti

Caricata in piattaforma la seconda tranche del credito welfare per i dirigenti

Manageritalia ha reso noto il caricamento della seconda tranche del credito welfare che spetta ai dirigenti in servizio, secondo quanto stabilito dal rinnovo dei contratti dei dirigenti delle aziende del terziario. Il credito welfare, da 1.000,00 a 1.500,00 euro annui a seconda del CCNL, si somma al credito 2024, nel caso in cui non sia stato speso in tutto o in parte. La piattaforma offre la possibilità di ampliare le prestazioni sanitarie del Fasdac e previdenziali del Fondo Mario Negri, oltre ad un welfare globale per il dirigente ed i suoi familiari ed interessa anche la formazione, i servizi socioassistenziali, il rimborso delle spese scolastiche, assistenziali, il trasporto pubblico e molto altro. 
I dirigenti possono accedere alla piattaforma dal sito Cftmt con le proprie credenziali, così come le aziende.