CIRL Commercio Confcommercio Valle d’Aosta: firmato il nuovo accordo quadro

L’accordo disciplina il contratto a tempo determinato prevedendo una durata massima non superiore a 6 mesi o 10 mesi nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre

Il 25 febbraio è stato sottoscritto  da Confcommercio Imprese per l’Italia – Regione Valle d’Aosta, Fisascat- Cisl VdA, Uil VdA l’accordo quadro territoriale per la stagionalità delle aziende che applicano il CCNL Commercio Confcommercio disciplinando la fattispecie dei contratti a tempo determinato stipulati in località a prevalente vocazione turistica, all’interno del territorio della Valle d’Aosta.
L’accordo ha decorrenza immediata sino al 28 febbraio 2026.
Il verbale prevede che il contratto a termine stagionale non può avere durata superiore ai sei mesi e, complessivamente, a dieci mesi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre per adeguare il contenuto dell’accordo alle nuove esigenze socio-economiche delle imprese del terziario valdostane, impegnandosi reciprocamente ad intraprendere un percorso di valorizzazione della contrattazione di secondo livello.

CCNL Energia e Petrolio: al via le trattative per il rinnovo

Per i Sindacati la trattativa va chiusa il più presto possibile a garanzia del potere d’acquisto dei salari

Nei giorni scorsi sono iniziati tra i rappresentanti delle aziende del settore, insieme a Confindustria Energia ed ai segretari generali della Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, i negoziati per il rinnovo del contratto del settore energia e petrolio. 
In apertura il presidente di Confindustria Energia ha sottolineato il valore e la solidità del sistema di relazioni industriali del settore, un elemento cruciale per affrontare le sfide poste dalla transizione energetica, dalla decarbonizzazione e dalle nuove dinamiche geopolitiche. Ha evidenziato come il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali siano indispensabili per garantire un futuro sostenibile al settore. Il Presidente ha inoltre ribadito il ruolo centrale del contratto collettivo come strumento per assicurare equilibrio e stabilità, auspicando che il negoziato possa rappresentare un’opportunità per valorizzare il contributo di tutti gli attori coinvolti e rafforzare il legame tra competitività e coesione sociale.
Le tempistiche del rinnovo contrattuale richiedono un percorso negoziale proficuo e una forte responsabilità sociale da parte delle imprese, con l’obiettivo di concludere la trattativa nel più breve tempo possibile. Prioritario è garantire il potere d’acquisto dei salari e confermare il valore del contratto come strumento di governo del settore, in un momento di profondo cambiamento del modello di sviluppo e di transizioni già in atto.

CIPL Edilizia Industria Cremona: verificati i parametri per l’EVR provinciale 2024



All’accertamento territoriale per il riconoscimento dell’EVR da corrispondere nel 2025 sono risultati positivi solo tre parametri


Il 19 febbraio scorso L’Associazione Costruttori Ance Cremona, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil concordano che la verifica territoriale dei parametri individuati per il riconoscimento dell’EVR ha accertato la positività dei 3 parametri su 4.
Pertanto, l’EVR provinciale da corrispondere in rate mensili nell’anno 2025 agli operai, tecnici e agli impiegati in forza, da parte delle imprese è pari al 75% del 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del CCNL 3 marzo 2022.
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR provinciale 2024 devono rispettare la procedura di accertamento dei parametri aziendali da attivarsi entro il 15 luglio 2025.






































Operai Paga Base EVR Provinciale 4% 2 parametri positivi aziendali 1 parametro positivo aziendale
      EVR aziendale al 75% valore orario EVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
Operaio IV 7,67 0,23 0,23 0,14
Operaio III 7,12 0,21 0,21 0,13
Operaio II 6,41 0,19 0,19 0,12
Operaio I 5,48 0,16 0.16 0,10

 
























































Impiegati Paga Base EVR Provinciale 4% 2 parametri positivi aziendali 1 parametro positivo aziendale
      EVR aziendale al 75% valore orario EVR aziendale valore orario 65% del 75% di EVR Prov.
1° CAT SUP. E QUADRI 1894,71 56,84 56,84 36,96
1° CATEGORIA 1705,23 51,15 51,15 33,24
2°CATEGORIA 1421,02 42,63 42,63 27,70
ASSISTENTE TECNICO 1326,31 39,78 39,78 25,85
3° CATEGORIA 1231,56 36,94 36,94 24,01
4° CATEGORIA 1108,41 33,25 33,25 21,61
4° CATEGORIA (1° imp.) 947,36 28,41 28,41 18,46

Le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori operanti all’estero

Comunicati gli importi per il calcolo dei premi dei dipendenti attivi in paesi extracomunitari non convenzionati (INAIL, circolare 27 febbraio 2025, n. 20).

L’INAIL ha fornito le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi, relativo all’anno 2025, per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. La tutela di questi soggetti, infatti, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto interministeriale (ai sensi del D.L. n. 317/1987).

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario.

Pertanto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2025, ha determinato per
l’anno in corso le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. Peraltro, l’INAIL precisa che la normativa in questione si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate nell’Allegato 1 alla circolare in argomento che sono parte integrante del citato decreto interministeriale. 

Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

La circolare in commento, inoltre, definisce l’ambito territoriale di applicazione, escludendo gli stati membri dell’Unione europea, quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per
l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di tali ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.