Artigiani e commercianti e Gestione separata: modalità di compilazione del Quadro RR

Fornite le istruzioni cui devono attenersi questi lavoratori per la presentazione del modello “Redditi 2024-PF”  (INPS, circolare 14 giugno 2024, n. 72).

L’INPS ha illustrato le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995).

Infatti, l’articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997 dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi (a eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’articolo 18, comma 4 del medesimo decreto prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Modalità di compilazione del Quadro RR

Nella circolare in commento vengono indicate separatamente le modalità di compilazione del Quadro RR per le diverse categorie di soggetti iscritti alle gestioni previdenziali indicate: artigiani ed esercenti attività commerciali che devono compilare la sezione I; i professionisti iscritti alla Gestione separata (sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)” e III “Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021”).

Termini e modalità di versamento

L’INPS fa presente che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Pertanto, per l’anno in corso, entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica) o entro il 31 luglio 2024 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2023 e primo acconto per l’anno 2024 ed entro il 2 dicembre 2024 (poiché il 30 novembre 2024 cade di sabato) per il secondo acconto 2024.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 1/2024, qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2023 in forma rateale, il pagamento deve essere completato entro la data del 16 dicembre 2024. Lo stesso articolo ha unificato le scadenze di versamento rateale al giorno 16 di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA, sia per i soggetti privi di partita IVA.

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2024 e il 30 luglio 2024 (saldo 2023 e primo acconto 2024) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo 17, comma 2 del D.P.R. n. 435/2001, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.

Infine, la circolare in argomento include le istruzioni per la rateizzazione e la compensazione per le diverse categorie di soggetti già citati.

 

CCNL Bancari Credito Cooperativo: nuovo incontro per il rinnovo

I sindacati chiedono il recupero degli arretrati, la riduzione dell’orario di lavoro ed il recupero dell’adeguamento tabellare

Si è tenuto lo scorso 13 giugno il sesto incontro  tra Federcasse e le Organizzazioni Sindacali First-Cisl, Fisac-Cgil e Ugl-Credito e Uilca sul rinnovo del CCNL Bancari Credito Cooperativo.
Le Organizzazioni Sindacali hanno illustrato le modifiche e le integrazioni al testo proposto da Federcasse durante l’incontro del 30 maggio, in particolare hanno richiesto: 
– il recupero dell’adeguamento tabellare;
– il recupero degli arretrati;
– il secondo avanzamento di carriera;
– la riduzione dell’orario di lavoro;
– una maggiore tutela delle salute e sicurezza (stress lavoro correlato).
Federcasse non si ritiene propensa all’accettazione di tutte le proposte esposte dai sindacati mentre vuole incentrare i prossimi incontri su due tematiche il Fondo di Solidarietà e il Fondo di Sostegno al Reddito.
I prossimi incontri sono fissati per  il 25, 27 e il 28 giugno.

CCNL Assicurazioni Anapa: premio aziendale 2023



Con la retribuzione di giugno, erogato il Premio aziendale per tutti i dipendenti


Conformemente a quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 18 dicembre 2017, viene effettuata, per tutti i dipendenti delle agenzie di assicurazione Anapa, la corresponsione del premio aziendale di produttività per l’anno 2023 nel mese di giugno di ogni anno. 
Tale corresponsione è correlata al conseguimento di incrementi di produttività individuale delle agenzie, individuate nelle provvigioni annue lorde, comprensive di rappels e sistemi premianti comunque denominati, che devono essere pari o superiori a:
– 2,6% (2+0,6%);
– 4,6% (4+0,6%);
– 6,6% (6+0,6%). 
Pertanto, quando si verifica una delle condizioni sopra esposte, vengono erogati gli importi riportati nella tabella di seguito, determinati in misura fissa Una Tantum.





































Incremento 2,6% 4,6% 6,6%
6° liv. ex Quadro 240,00 306,00 382,50
5° liv. ex C. Ufficio 208,00 265,20 331,50
4° liv. ex I cat. 192,00 244,80 306,00
3° liv. ex II cat. 176,00 224,40 280,50
2° liv. ex III cat. 164,00 209,10 261,38
1° liv. ex III cat. 160,00 204,00 255,00

I suddetti importi sono corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti ovvero licenziati nel corso dell’anno 2023, con calcolo per/12. Inoltre verranno corrisposti, ai lavoratori part-time e agli apprendisti, in misura ridotta proporzionalmente.
Se la condizione per la corresponsione del premio si verifica nel suo massimo valore (ossia 6,6%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere alla corresponsione del premio. Viceversa, qualora la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,6% o 4,6%) o non si sia verificata affatto, l’Agente dovrà esibire la documentazione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2024. Anche in caso di mancata esibizione documentale, il premio deve essere corrisposto nel suo massimo valore.

CCNL Metalmeccanica Picc. Industria Confimi: con l’adeguamento IPCA nuovi trattamenti economici da Giugno



Definiti i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità


Il 13 giugno 2024 Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl, Uilm-Uil, in applicazione di quanto previsto ex art. 36, co. 6, del CCNL 7 giugno 2021, hanno stabilito i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità, con decorrenza 1° giugno 2024. 



Minimi retributivi

















































Categorie Minimi al

31 maggio 2024

1° giugno 2024
Incrementi Minimi
9^ 2.800,82 193,26 2.994,08
8^ 2.519,29 173,83 2.693,12
7^ 2.316,25 159,82 2.476,07
6^ 2.158,49 148,94 2.307,43
5^ 2.012,49 138,86 2.151,35
4^ 1.878,92 129,65 2.008,57
3^ 1.800,30 124,22 1.924,52
2^ 1.623,45 112,02 1.735,47

Contratto “Socrate” per l’occupazione


 


I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC), dal 1° giugno 2024, sono quelli previsti nella tabella seguente.


 































Categorie 1° giugno 2024
Nuovi minimi
9^ 2.582,23
8^ 2.323,55
7^ 2.135,52
6^ 1.990,80
5^ 1.856,33
4^ 1.732,12
3^ 1.660,33
2^ 1.585,12

Indennità di trasferta














Misura dell’indennità  Importi 
Trasferta intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 13,28
Quota per il pernottamento 24,15

Indennità di reperibilità





































Categoria b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale
16 ore

(giorno lavorato)

24 ore

(giorno libero)

24 ore

festive

6 giorni 6 giorni

con festivo

6 giorni

con festivo e giorno libero

2^ – 3^ 5,80 8,68 9,39 37,70 38,41 41,28
4^ – 5^ 6,87 10,82 11,58 45,19 45,95 49,89
Superiore a 5^ 7,91 13,00 13,70 52,55 53,26 58,35