Ebiart Friuli Venezia Giulia: contributi per studi universitari

Previsti contributi fino a 1.500,00 euro per gli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato, compresi titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti

L’Ebiart – Ente Bilaterale Artigianato Friuli Venezia Giulia – ha previsto dei contributi per studi universitari a favore degli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato, compresi titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti. In particolare sono previsti: 
– contributo di 850,00 euro al conseguimento della laurea triennale da verificarsi entro 4 anni dalla prima iscrizione;
– contributo di 650,00 euro al conseguimento della laurea magistrale/specialistica da verificarsi entro 3 anni dalla prima iscrizione;
– contributo fino a un massimo di 1.500,00 euro al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico se avvenuta rispettivamente entro 6, 7 o 8 anni dalla prima iscrizione.
Il percorso di istruzione universitaria deve svolgersi nell’ambito del sistema d’istruzione italiano ed il relativo titolo di studio deve essere ricompreso nella classificazione Istat dei titoli di studio italiani. I limiti temporali sopra definiti sono in questo caso accresciuti di 2 anni per la laurea triennale se conseguita entro 6 anni dalla prima iscrizione, entro 5 per la laurea magistrale/specialistica, sino al massimo di 10 anni per la laurea magistrale a ciclo unico.
Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di conseguimento del titolo accademico deve essere inoltrata la domanda all’EBIART, compilando la richiesta sul modulo W3A o modulo W3B corredata dai seguenti documenti:
– certificato attestante il conseguimento del titolo accademico (con data del conseguimento) e indicazione degli anni accademici di iscrizione all’Università (non si accettano autocertificazioni);
– certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).
L’Ente precisa che dal certificato rilasciato dalla segreteria dell’ateneo dovrà inoltre risultare chiaramente se trattasi di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica magistrale del nuovo ordinamento, laurea di primo livello del nuovo ordinamento. Gli importi erogati devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge. I beneficiari del contributo sono pertanto tenuti all’obbligo dichiarativo.
Per i soli lavoratori dipendenti il contributo sarà erogato dall’EBIART attraverso l’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge. 

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Trentino: siglato il rinnovo

Previsti aumenti retributivi a partire dal 1° settembre 2024

In una nota stampa congiunta del 2 settembre 2024, la Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto con Confagricoltura il rinnovo del contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti per il Trentino.
I sindacati plaudono al risultato ottenuto che consiste in un aumento provinciale al 3% a cui si somma un ulteriore aumento dello 0,9% quale elemento di garanzia inflattivo, che va a sommarsi al 3,5%, proveniente dall’accordo nazionale, che va ad aiutare le famiglie in difficoltà per via degli aumenti legati ai costi di energia, fitofarmaci e concimi, oltre che all’innalzamento del costo della vita.
Gli effetti sono visibili fin dal 1° settembre 2024 quando è scattato l’aumento del 3,5%. L’incremento provinciale viene erogato in 3 tranche. 

Riforma delle concessioni balneari, l’ok del Governo

Estesa la validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, con l’obbligo di avviare le gare entro il giugno dello stesso anno (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 settembre 2024, n. 93).

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 4 settembre è stata data approvazione a un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Sul versante del lavoro assume particolare importanza la procedura riguardante le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono: l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027; la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati; l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante che deve essere pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. 

Tra i criteri di valutazione delle offerte, verrà preso in considerazione anche l’essere stato titolare, nei 5 anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Sequestro preventivo e adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziale

 

 

Con risoluzione n. 45 del 3 settembre 2024, l’Agenzia delle entrate ripercorre gli obblighi dichiarativi e di versamento cui è tenuto l’amministratore giudiziale nell’ipotesi di sequestro preventivo.

Nell’ipotesi di sequestro preventivo, come è stato già chiarito con precidenti provvedimenti (risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020, risposte nn. 276 e 496/2021), tornano applicabili le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice leggi antimafia).
Con particolare riferimento al comma 1-bis dell’articolo 104-bis, disp. att. c.p.p., la sua mutata formulazione che non prevede più un rinvio generale alle norme di cui al libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia, bensì alle sole norme che, al loro interno recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni, ha spinto ad interrogarsi sull’attuale applicabilità (o meno) delle disposizioni concernenti gli obblighi fiscali e, nello specifico, quelle concernenti gli obblighi dichiarativi e di versamento del D.Lgs. n. 159/2011 a tutte le forme di sequestro penale.

Secondo l’Agenzia, i predetti obblighi dichiarativi e di versamento – disciplinati, nel contesto del richiamato libro I, titolo III, del codice delle leggi antimafia, dall’articolo 51, D.Lgs. n. 159/2011 – rientrano tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario, con la conseguenza che la richiamata disposizione di cui all’articolo 51 deve ritenersi ancora applicabile, in linea con la precedente prassi, a tutte le forme di sequestro penale.

In particolare, con riferimento alla determinazione del reddito dei beni immobili, l’articolo 51 del citato D.Lgs. n. 159/2011, concernente il ”regime fiscale e oneri economici”, prevede che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono:

– è disposta la ”sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la sospensione limitata al versamento, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva;

– è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi;

– ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (”Redditi fondiari”) e dell’articolo 70 (”Redditi di natura fondiaria”) del TUIR; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (”Proventi immobiliari”) del TUIR, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Nondimeno lo stesso deve, comunque, essere esposto in dichiarazione dei redditi, al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.

Sotto il profilo dichiarativo, invece, si ritiene corretto che l’amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta, intestando le dichiarazioni al de cuius con l’indicazione del codice fiscale del defunto, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.