CIPL Agricoltura Operai Como-Lecco e Varese: siglato il nuovo contratto provinciale

Previsto un aumento salariale per gli operai agricoli e florovivaisti delle province di Como, Lecco e Varese

Nei giorni scorsi, le Parti territoriali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del contratto provinciale, scaduto lo scorso 31 dicembre 2023, per i lavoratori e le lavoratrici del comparto agricolo, florovivaistico, della manutenzione del verde e delle attività agrituristiche delle province di Como, Lecco e Varese.
Con il rinnovo, a partire dal 1° settembre 2024, i lavoratori delle province di Come e Lecco hanno diritto ad un aumento salariale del 6,3%. Agli stessi, viene erogato nella stessa mensilità di settembre, un importo a titolo di Una Tantum pari a 100,00 euro (riparametrato per i lavoratori a tempo determinato) a titolo compensativo per i mesi di vacanza contrattuale. 
Inoltre, con il nuovo contratto provinciale, è previsto:
– un miglioramento delle maggiorazioni sulle diarie in caso di trasferte;
– l’aumento di 70,00 euro dell’indennità di capo operaio;
– l’aggiornamento della declaratoria con l’introduzione di nuove figure professionali di operaio qualificato.
Invece, per la provincia di Varese, per gli oltre 2600 lavoratori è stato riconosciuto a partire dal 1°settembre 2024 un aumento dei salari pari al 6,2%, insieme all’erogazione, nella medesima busta paga di settembre, ad Una Tantum di 100,00 euro a titolo compensativo (riparametrato per i lavoratori a tempo determinato) per i mesi di vacanza contrattuale.
L’accordo stabilisce inoltre, l’effettiva operatività della figura del RLST dal 14 ottobre 2024, al fine di avere una rappresentanza per i lavoratori in materia di salute e sicurezza in quelle imprese che non hanno la figura del RLS in azienda.

Esonero per assunzioni di ex Alitalia: le indicazioni operative

Sul sito dell’INPS è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24” per richiedere il beneficio (INPS, messaggio 26 settembre 2024, n. 3172).

Dopo la circolare n. 47/2024, l’INPS torna a occuparsi dell’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a (articolo 12, comma 6, D.L. n. 104/2023).

In particolare, l’Istituto comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito dell’INPS, al seguente percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24”, per richiedere il beneficio in trattazione.

La domanda di ammissione

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ALI24”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

– l’indicazione del lavoratore assunto;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

– l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

Al riguardo, l’INPS precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro prestato nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

A seguito dell’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo riconosciutogli, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. Anche a seguito dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione, vengono effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in oggetto. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

 

CCNL Funzioni Centrali: resoconto sulla ripresa delle trattative per il rinnovo

I sindacati chiedono maggiori risorse e accorgimenti contrattuali 

La Fp-Cgil ha reso noto quanto accaduto nel corso della riunione del 24 settembre 2024, circa la ripresa delle trattative per il rinnovo contrattuale del comparto delle Funzioni Centrali. Una trattativa che parte dal 13 giugno scorso, con il primo incontro, e con altri due tenutisi il 10 e il 23 luglio. Sin da subito sono state chiare le posizioni in campo: da un lato l’Aran che segue le direttive del ministro della pubblica amministrazione che indica di distribuire le risorse, pari al 5,78%, sul salario accessorio, con l’eventualità di un’apertura sul lavoro agile, con modalità più flessibili per i lavoratori fragili. Dall’altro, invece, la posizione delle OO.SS. è quella di investire più risorse e in maniera diversa. Infatti, per il 2022 e il 2023 non è previsto nessun arretrato e quindi al personale verrebbero dati pochi fondi a titolo di indennità di vacanza contrattuale, vale a dire dai 10,00 ai 15,00 euro circa al mese. L’Aran ha fatto presente che gli anticipi di dicembre scorso assorbono il 48% delle risorse disponibili per il contratto. Nell’incontro di luglio c’era stata la conferma che per gli statali i fondi a disposizione permettono un incremento delle retribuzioni per 110,40 euro per gli operatori, 116,10 euro per gli assistenti e 193,90 euro per le elevate professionalità. Da questo deriva che, al netto degli anticipi già corrisposti a dicembre 2023, per effetto della firma del CCNL, 57,00 euro circa per gli operatori; 60,00 euro per gli assistenti; 73,00 euro per i funzionari e 100,00 euro per le elevate professionalità. 
Nell’incontro del 24 settembre 2024, l’Aran ha illustrato una nuova bozza, con la quale introduce un nuovo istituto e modifica, per certi aspetti, alcuni istituti già presenti nel CCNL 2019-2021. Da parte delle OO.SS. sono state chieste delle norme più stringenti sulle procedure di contrattazione stabilite dal CCNL 2019-2021 che hanno subordinato la determinazione dei differenziali attribuibili alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate e decise dalla contrattazione integrativa, togliendo il veto del Mef che pone il limite del 50%. Sono stati proposti all’Aran interventi sulla pianificazione delle ferie, frazionamento congedi parentali, assenze per malattia, diritto allo studio, welfare aziendale. La vera novità è l’Age management, vale a dire una norma programmatica riguardante forme surrettizie di superamento dell’età pensionabile.
Occorre anche affrontare due problemi: rinunce alla presa di servizio dei neoassunti e le dimissioni volontarie del personale. Il prossimo incontro è fissato per martedì 8 ottobre 2024. 

Locazioni brevi: aggiornamento termini e modalità di trasmissione dati dal Ministero dell’interno ad AdE

È stato aggiornato l’Allegato A del decreto interministeriale 11 novembre 2020 recante disposizioni relative ai criteri, ai termini e alle modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 settembre 2024, n. 367923).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto MEF 11 novembre 2020, il Ministero dell’interno rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, trasmessi ai sensi dell’articolo 109, comma 3, del TULPS, in forma anonima e aggregata, per Struttura identificata come risultante dall’Allegato A e dalle relative specifiche tecniche.

 

In attuazione delle disposizioni contenute sempre nello stesso articolo 2, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato “Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l’Allegato A del predetto Decreto che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati, di cui all’art. 109, comma 3 del TULPS, dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate.

Si tratta, in particolare, dei dati elencati nell’Allegato tecnico al Decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”.

 

Gli aggiornamenti apportati all’allegato A del decreto sopra menzionato sono stati trasmessi all’Agenzia delle entrate dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, il quale, contestualmente alla trasmissione degli aggiornamenti, ha anche espresso anticipatamente l’assenso all’adozione del presente atto direttoriale, con la nota del 9 maggio 2024, n. 224277, nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 2, comma 1, del decreto 11 novembre 2020.