Privacy: niente dati sulla salute nei certificati per l’assenza dal lavoro

I documenti non devono riportare informazioni che possano far risalire allo stato del lavoratore (Garante per la protezione dei dati personali, nota 23 dicembre 2024, n. 530).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’Azienda sanitaria territoriale a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro. Infatti, l’Autorità ha ribadito che le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare a un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

Nel caso specifico il certificato rilasciato riportava l’indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali.

I dati trattati, in effetti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre, il Garante ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l’azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

L’Azienda sanitaria dovrà quindi pagare una sanzione di 17.000 euro perché, pur avendo, a seguito dell’intervento dell’Autorità, modificato i moduli e effettuato una specifica formazione del personale in materia di protezione dei dati personali, la violazione ha riguardato un numero di pazienti potenzialmente elevato per un lungo periodo. Nel definire la sanzione si è inoltre considerato che la stessa non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, commettendo un’ulteriore violazione del Codice.

CIRL Pesca Veneto: siglato il rinnovo contrattuale

L’accordo prevede una compensazione di 45,00 euro per ogni giornata lavorativa prestata nei week-end

La Fai-Cisl Veneto ha reso noto, mediante nota stampa del 20 dicembre scorso, la sottoscrizione del contratto integrativo regionale del settore della Pesca che vede coinvolte le tre marinerie di Chioggia, Caorle e Pila. L’accordo giunge dopo un negoziato lungo e complesso durato quasi un anno. 
Il documento contiene al suo interno importi novità in materia di indennità. Infatti, dal 14-15 dicembre 2024 e fino al 4-5 gennaio 2025, una compensazione di 45,00 euro per ogni giornata di lavoro effettuata il sabato e la domenica. La stessa compensazione è estesa a tutte le festività. Inoltre, per quanto concerne il tema della salute e della sicurezza viene stabilito un impegno importante: quello di creare un percorso per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di marineria. 

Sequestro preventivo: gli adempimenti fiscali del custode giudiziale

Nell’ambito di una procedura cautelare di sequestro giudiziario e conservativo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito gli adempimenti fiscali a carico del custode giudiziale nominato dal giudice (Agenzia delle entrate, risposta 20 dicembre 2024, n. 268).

In merito agli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore giudiziario con riferimento ai beni oggetto di sequestro preventivo, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che per il trattamento tributario dei redditi derivanti da tali beni sia applicabile la disciplina relativa all’eredità giacente, dettata dall’articolo 187 del TUIR e dall’articolo 5ter del D.P.R. n. 322/1998.

Nello specifico, l’articolo 5ter prevede che i curatori di eredità giacenti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 delTUIR, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

  • le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;

  • la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.

La medesima disposizione precisa che, inoltre, che nei confronti del curatore o dell’amministratore i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni, sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.

Tale disciplina va coordinata con l’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) che delinea il regime fiscale dei beni oggetto dei provvedimenti di sequestro ”antimafia” e confisca non definitiva applicabile a tutte le ipotesi di sequestro preventivo disposto ex articoli 321 del codice di procedura penale, 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

 

Riguardo al caso di specie, l’Agenzia ritiene che le disposizioni in materia di eredità giacente, di cui agli articoli 187 del TUIR e 5ter del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, siano applicabili a decorrere dalla prima nomina a custode giudiziario. Tale disciplina, quindi, convive con l’articolo 51 del Codice antimafia.

Al riguardo, come già chiarito con la risoluzione n. 62/E/2007, il differimento dei termini contemplato dall’articolo 5ter è volto a consentire, al soggetto che assume ex novo i compiti dell’amministratore/custode di un complesso di beni, di reperire e predisporre la documentazione necessaria per adempiere gli obblighi di natura contabile e tributaria. Tale conclusione vale, tanto più, nell’ipotesi in cui la seconda nomina confermi, nel ruolo di custode giudiziale, il medesimo soggetto, sia pure in sede civile oltre che in sede penale.

Dunque, è con il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari che sorge l’esigenza di amministrare il patrimonio provvisoriamente privo di titolare ed è da quel momento che decorrono i termini di favore previsti dalla normativa.

Pertanto, gli adempimenti fiscali a carico dell’istante, custode giudiziario dei beni della defunta, sono:

  • presentare, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro 6 mesi dalla data di nomina a custode giudiziale, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2023 Periodo d’imposta 2022;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2022, con interessi e senza alcuna sanzione;

  • presentare, nei termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 periodo di imposta 01.01.2023 31.10.2023 (data del decesso);

  • presentare, entro i termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 Periodo di imposta 01.11.2023 31.12.2023;

  • non versare alcun acconto Irpef per l’anno di imposta 2023

  • versare il saldo Irpef per il periodo di imposta 2023, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro il termine prorogato di 6 mesi decorrente dalla scadenza ordinaria (30 giugno 2024) benché tale scadenza cada di giorno festivo e, dunque, entro il 30 dicembre 2024;

  • presentare, entro i termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi Modello Persone Fisiche, relative all’anno in cui è intervenuto il sequestro (2024) e seguenti;

  • versare gli acconti Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati, nei termini ordinari.

CIRL Alimentari Artigianato Veneto: prorogato il contratto fino a dicembre 2025

Le Parti Sociali hanno concordato la proroga dell’erogazione dell’elemento regionale transitorio (ERT) e dei versamenti alla previdenza complementare

Il giorno 17 dicembre 2024 Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in attesa di avviare un nuovo confronto per il rinnovo del contratto regionale, si sono incontrate per definire e garantire I’erogazione degli elementi economici regionali e dei versamenti alla previdenza complementare previsti dal CCRL del 25 luglio 2022. 
Per i dipendenti della Regione Veneto del settore alimentare artigiano, alimentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione e altre attività, Parti Sociali hanno concordato la proroga dell’erogazione dell’elemento regionale transitorio (ERT) fino al 31 dicembre 2025, da corrispondere negli importi e secondo le modalità previste dall’art. 22 del CIRL 25 luglio 2022. 
Rispetto invece a quanto previsto dagli artt. 23 “Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore alimentazione” e 30 “Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore panificazione” del CIRL di cui sopra, le Parti hanno confermato i versamenti mensili alla previdenza complementare negli importi ivi previsti.