ISA 2022: chiarimenti dal Fisco


Con la circolare 25 maggio 2022 n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità riguardanti l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2021.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in vigore per il periodo d’imposta 2021 sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato. In particolare, il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COV/D-19 per il periodo d’imposta 2021, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno.


In tal senso, il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ha l’obiettivo di rendere disponibile all’utenza, in occasione della campagna dichiarativa 2022, una rassegna sistematica di tutti gli elementi relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) disciplinati nei mesi passati con diversi atti e documenti normativi (decreti ministeriali, provvedimenti, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di trasmissione.


In particolare sono trattati:


– gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2021;


– la modulistica;


– gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate;


– il software applicativo “il tuo Isa 2022;


– il regime premiale ISA.


Prestazioni straordinarie Covid-19 del Fondo San.Arti.

Confermate fino al 30 giugno 2022 le misure straordinarie Covid-19 del Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti.

Garantite dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., le indennità per ricovero in caso di positività al Covid-19 e le indennità forfettarie post ricovero o post ricovero in terapia intensiva agli Iscritti.
Rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati fino al 30 giugno 2022 presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute, a favore dei lavoratori dipendenti iscritti.
Indennità per ricovero a favore dei titolari non iscritti.
Le misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità giornaliera per ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità forfettaria post ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità forfettaria post ricovero in terapia intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle franchigie

Elemento di garanzia retributiva per i dipendenti del CCNL Autorimesse

Erogato, entro il mese di maggio, l’elemento di garanzia retributiva a i dipendenti da imprese esercenti autorimesse e noleggio

Ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 400 lordi, da corrispondere entro il 31/5/2022.
Laddove l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuai o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.


Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.


Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.


A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento dell’erogazione dell’elemento di garanzia” vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Fondo Metasalute: Flexible Benefit 2022

Il Fondo Metasalute comunica che in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute, in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dell’Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, comunica che per l’anno 2022 i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit.
Fermo restando per le aziende l’onere di mettere a disposizione, entro il 1° giugno di ciascun anno, strumenti di welfare ai propri dipendenti, la procedura per la gestione del Flexible Benefit sarà attiva sulla piattaforma del Fondo dal 24 maggio al 7 giugno 2022 (incluso). I lavoratori interessati dovranno comunicare tale volontà alla propria Azienda entro tale data.
Per l’anno 2022 e successivi il “Flexible Benefits” subirà alcune variazioni rispetto agli anni precedenti:


la principale novità è che dal 2022 la destinazione del Flexible Benefit al Fondo Metasalute non determinerà l’upgrade al PIANO D, ma l’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori con qualsiasi piano sanitario (“Copertura Sanitaria Flexible Meta per i lavoratori aderenti al Fondo”).


L’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro e non oltre il 7 giugno, potrà attivare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’Area Riservata Azienda.
I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022 fermo restando, anche per loro, la facoltà di attivare in aggiunta al proprio piano l’offerta sanitaria prevista dal Flexible Benefit 2022.
Per attivare la copertura Flexible Benefit 2022 ai lavoratori che ne fanno richiesta l’azienda dovrà accedere alla sezione Sedi/dipendenti>Flexible Benefit>Crea Flexible Benefit presente all’interno della propria area riservata. La procedura guidata consente di creare una lista con i dipendenti che intendono aderire al Flexible Benefit e si conclude con la generazione di un MAV cumulativo corrispondente all’importo dell’offerta Flexible Benefit (182 €) moltiplicato per il numero di soggetti aderenti.