Massimali dei trattamenti di integrazione salariale: chiarimenti


Con il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stato previsto il massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022. L’Inps ha precisato che il massimale unico si applica anche ai trattamenti plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022. (Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282).

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stata superata la previsione di due massimali per fasce retributive, introducendo un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Secondo le prime indicazioni fornite dall’Inps (Circolare n. 18/2022), con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022, ai fini della determinazione del trattamento spettante, dovevano ritenersi applicabili le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2021 relative ai due massimali per fasce retributive.
Sulla base di ulteriori approfondimenti, riguardanti anche gli aspetti legati alle coperture finanziarie, l’Inps ha rettificato il proprio orientamento precisando che per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022 deve essere applicato il massimale unico. Il medesimo criterio deve essere applicato anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.
La misura dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DISCOLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2022, è stata individuata dall’Inps con la Circolare n. 26/2022.


Il Messaggio n. 1282/2022 fornisce chiarimenti anche riguardo ai criteri di computo dei limiti temporali per l’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS. In particolare, l’Istituto precisa che ai fini del computo delle settimane fruibili in un biennio mobile (13 o 26 in relazione al requisito dimensionale), i limiti massimi possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.

Il datore “apicale” e gli obblighi in materia di sicurezza


La Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui, in caso di delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa, unico titolare degli adempimenti in materia di sicurezza non delegabili, rimane il datore di lavoro “apicale” (Sent. n. 9028/2022).


Il Gip del Tribunale locale aveva assolto il datore di lavoro dai reati a lui ascritti per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata designazione del responsabile della sicurezza, ritenendo che la qualifica di datore di lavoro, rilevante ai fini delle violazioni contestate, fosse propria del soggetto al quale il medesimo datore aveva conferito delega.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso in cassazione la Procura della Repubblica,che ha sostenuto, in particolare, che il TUSL esclude espressamente che la facoltà di delega del datore di lavoro possa essere estesa alla valutazione dei rischi e alla designazione del responsabile per la sicurezza.


Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che, una volta escluso che l’atto di delega del datore abbia per oggetto l’intera organizzazione e l’intero rapporto giuslavoristico, deve concludersi che il soggetto delegato non rivesta la qualifica di datore di lavoro, ma sia, piuttosto, investito di una delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa.
Da tanto discende che resta unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili, il datore di lavoro “apicale”.

Chiarimenti sulle modifiche del Decreto Sostegni-ter agli ammortizzatori sociali


Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal cd. “Decreto Sostegni-ter” in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro (Circolare 18 marzo 2022, n. 6).

In primo luogo il Ministero chiarisce che le modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter si applicano ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività decorrenti dal 27 febbraio 2022.
Il Decreto Sostegni-ter ha apportato modifiche riguardo alla procedura di pagamento diretto, alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, alla procedura di consultazione sindacale, al meccanismo di condizionalità e riqualificazione professionale, nonché al trattamento straordinario per la causale relativa all’accordo di transizione occupazionale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI


Qualora si opti per il pagamento del trattamento di integrazione direttamente da parte dell’Inps sono previsti alcuni obblighi in capo al datore di lavoro a pena di decadenza.
Il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.
Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
In proposito, il Ministero chiarisce che il procedimento amministrativo relativo all’autorizzazione alla concessione dei trattamenti di CIGS viene interamente svolto in via telematica attraverso l’uso dell’applicativo informatico noto come CIGS on-line. Con una funzione propria dell’applicativo di CIGS-online l’Amministrazione, tempestivamente rispetto alla numerazione del provvedimento, mette a disposizione dell’INPS i decreti. Al termine dell’istruttoria amministrativa viene rilasciato un avviso – anche tramite PEC – di avvenuta emissione del decreto direttoriale quale provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo. Il referente aziendale accreditatosi nel sistema informatico CIGS-online ha sempre la possibilità, oltre che di comunicare con gli uffici, di seguire l’iter del procedimento amministrativo.

COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA


Nell’ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

ESAME CONGIUNTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


L’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, deve avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto). Tale procedura può essere svolta “anche in via telematica”.
In proposito il Ministero chiarisce che l’espletamento di tale fase del procedimento (esame congiunto) può essere svolta anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche.

CONDIZIONALITÀ E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE


Il meccanismo della condizionalità l’obiettivo di assicurare ai lavoratori, coinvolti in programmi aziendali che vedano anche l’intervento del sostegno al reddito, la possibilità di riqualificare le proprie competenze, attraverso percorsi di formazione.
Tale meccanismo si applica in favore dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione straordinari, ma anche, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter, ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi bilaterali, dai Fondi bilaterali alternativi, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
Grazie a questo meccanismo i lavoratori partecipano ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante fondi interprofessionali. I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso (le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale in fase di emanazione).

ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE


La norma prevede che al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un periodo pari a un massimo di 12 mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili, al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.
Il Ministero precisa che la misura è destinata prevalentemente a quei lavoratori che in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa da cui dipendono restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.
La locuzione “all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale” indicata nella norma postula una valutazione aziendale e che la stessa possa essere compiuta senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di integrazione salariale straordinario già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga.
Secondo il Ministero, anche nell’ipotesi in cui tale valutazione di “esito” sia compiuta non in continuità strettamente temporale con un programma di risanamento o riorganizzazione, bensì dopo che sia trascorso un certo intervallo dalla conclusione delle azioni del programma stesso con eventuale ripresa dell’attività naturale dell’azienda, laddove emerga l’esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali, deve ritenersi comunque applicabile la tutela ed i relativi impegni di formazione del personale in esubero.
Considerato il carattere successivo dell’intervento di CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l’azienda richiedente la misura in parola non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito. Pertanto, non è possibile ricorrere direttamente alla CIGS per accordo di transizione occupazionale, senza preventivamente aver fatto uso di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale.
È possibile ricorrere eccezionalmente e senza soluzione di continuità all’ulteriore periodo di sostegno al reddito di CIGS per accordo di transizione occupazionale ove l’impresa provi la necessità di gestire in maniera non traumatica un residuo esubero di personale non risolto con la CIGS in deroga per le imprese in crisi.


Sotto il profilo operativo l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario per accordo di transizione occupazionale richiede l’espletamento della procedura di consultazione sindacale, nella quale:
– vanno individuati ed indicati i lavoratori a rischio esubero;
– definite la Regione o le Regioni competenti, le azioni di formazione e riqualificazione (articolate anche con la partecipazione dei fondi interprofessionali ) per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura individuando il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.


Le azioni rivolte alla individuazione di percorsi di formazione, finanziabili anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali e ai cofinanziamenti regionali, sono definite con gli enti di formazione, ovvero tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale e gli altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione.


Quanto all’accesso al programma GOL, i lavoratori interessati dall’accordo, in particolare, accedono ad un determinato percorso nei servizi per il lavoro, denominato “Percorso 5: ricollocazione collettiva” (le indicazioni in materia verranno fornite dall’ANPAL).


L’intervento non va conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento. Pertanto, lo stesso va considerato in deroga ai limiti temporali ed è invocabile anche dalle imprese che hanno esaurito i periodi di integrazione salariale massimi fruibili nel quinquennio di riferimento.


Per la presentazione dell’istanza, deve essere utilizzato l’applicativo informatico CIGS on line, ove è disponibile l’apposita Scheda n. 11 (Accordo di transizione occupazionale ex articolo 22 ter, d.lgs. n. 148/2015) da compilare e allegare alla domanda.

INPS: prestazioni integrative per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige


L’Inps fornisce alcune precisazioni sulla disciplina relativa ai trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.


La tutela integrativa può essere richiesta da tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore economico, incluso quello dell’artigianato, in caso di esaurimento della cassa integrazione o assegno ordinario, anche di qualsiasi altro Fondo, riferiti esclusivamente alla “emergenza COVID-19”.
La medesima tutela si applica a quei lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva dovuta a situazioni aziendali connesse all’emergenza da COVID-19, ovvero siano impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito di misure di contenimento previste dalle autorità preposte, purché risultino alle dipendenze del datore di lavoro richiedente la prestazione secondo le decorrenze indicate in materia dal legislatore nazionale.
I lavoratori beneficiari devono essere in forza all’azienda alla data del 1° gennaio 2022.
La tutela integrativa può essere concessa dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai: lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale e lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
– dipendenti di imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e che hanno terminato il relativo periodo di godimento previsto; lavoratori intermittenti a condizione che abbiano “risposto alla chiamata” prima del verificarsi dell’evento sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa. Laddove, al contrario, l’evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato chiamato e, quindi, non sta lavorando, il medesimo non ha diritto alla tutela integrativa non esistendo una retribuzione persa da integrare; lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria (CISOA) per aver già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili. La tutela integrativa, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Dal trattamento de quo sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa vigente.
Ai fini della procedibilità della domanda, è sufficiente che i datori di lavoro interessati trasmettano istanza alla Direzione provinciale INPS di Bolzano; esclusivamente i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti devono altresì inviare l’elenco delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e il relativo periodo oggetto della domanda alle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020.
Ai fini dell’accesso alla prestazione, non è necessaria la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità (comprese ferie e permessi).


La misura della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà è pari alla prestazione di integrazione salariale, così come definita dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.
Per l’anno 2022 il massimale di riferimento è pari a € 1.222,51 (Circolare Inps 19 marzo 2022, n. 42).