Ulteriori settimane di cassa integrazione per aziende in difficoltà economica


Il “Decreto Ucraina-bis prevede ulteriori settimane di cassa integrazione in favore dei datori di lavoro in situazioni di particolare difficoltà economica che accedono a trattamenti di integrazione salariale nel 2022 e l’esonero dal contributo addizionale per alcuni settori dell’industria manifatturiera che accedono a trattamenti di integrazione per il periodo 22 marzo – 31 maggio 2022. (art. 11, D.L. n. 21/2022).

Cassa integrazione in deroga


Per l’anno 2022 sono previste ulteriori settimane di ricorso a trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro che si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica ed abbiano esaurito i limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni. In particolare:
In particolare, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni.


Inoltre, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, che operano in una delle seguenti attività specificamente individuate:
– Alloggio (codici Ateco 55.10; 55.20);
– Agenzie e tour operator (codici Ateco 79.1; 79.11; 79.12; 79.90);
– Stabilimenti termali (codice Ateco 96.04.20);
– Ristorazione su treni e navi (codice Ateco 56.10.5);
– Sale giochi e biliardi (codice Ateco 93.29.3);
– Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codice Ateco 93.29.9);
– Musei (codici Ateco 91.02; 91.03);
– Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codice Ateco 52.22.09);
– Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice Ateco 59.13.00);
– Attività di proiezione cinematografica. (codice Ateco 59.14.00);
– Parchi divertimenti e parchi tematici (codice Ateco 93.21).

Esonero contributo addizionale su domande di integrazione salariale


È previsto l’esonero dal contributo addizionale in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, operanti nelle seguenti attività dell’industria manifatturiera specificamente individuate:
A) Settore Siderurgia:
– (CH 24.1) Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;


B) Settore Legno:
– (AA 02.20) Legno grezzo;
– (CC 16) Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;


C) Settore Ceramica:
– (CG 23.31) Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
– (CG 23.41) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– (CG 23.42) Articoli sanitari in ceramica;
– (CG 23.43) Isolatori e pezzi isolanti in ceramica;
– (CG 23.44) Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;
– (CG 23.49) Altri prodotti in ceramica n.c.a.;


D) Settore Automotive:
– (CL 29.1) Fabbricazione di autoveicoli;
– (CL 29.2) Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
– (CL 29.3) Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori;


E) Settore Agroindustria (mais, concimi, grano tenero):
– (CA 10.61.2) Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali);
– (CA 10.62) Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais);
– (CE 20.15) Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost);
– (AA 01.11.1) Coltivazione di cereali (escluso il riso).

Edilizia Industria Rieti: definito l’E.V.R. 2022



Firmato il 3/2/2022, tra ANCE Rieti e FENEAL-UIL Viterbo Rieti, FILCA-CISL Lazio Nord, FILLEA-CGIL di Rieti-Roma e V.A., l’accordo per la definizione degli importi dell’E.V.R. per l’anno 2022 da erogare ai dipendenti delle aziende del settore Edili Industria della provincia di Rieti


Le Parti confermano il valore dell’E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore all’1/7/2015 e riscontrando la positività di tutti i parametri previsti nella contrattazione di settore, definiscono il valore dell’E.V.R. nei valori che seguono, con decorrenza dall’1/10/2021 al 31/12/2022. Resta inteso che la quota maturata tra ottobre e dicembre 2021, verrà riparametrata sui restanti 12 mesi con decorrenza 1/1/2022.


OPERAI – Valore E.V.R. dall’1/1/2022















 

Operaio Comune

Operaio Qualificato

Operaio Specializzato

Operaio IV Livello.

1/7/2015 4,86 5,68 6,31 6,80
E.V.R. 33,61 39,33 43,70 47,06


IMPIEGATI – Valore E.V.R. dall’1/1/2022





















 

Livello 1°

Livello 2°

Livello 3°

Livello 4°

Livello 5°

Livello 6°

Livello 7°

1/7/2015 840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.1512,63 1.680,71
E.V.R. 33,61 39,33 43,70 47,06 50,42 60,51 67,23


L’E.V.R., quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore nel territorio, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge, pertanto, non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c., escluderne espressamente l’imputazione.
L’E.V.R., se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando l’omnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai.
Pertanto:


– per gli impiegati, l’erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi;
– per gli operai, l’erogazione avverrà mensilmente e il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.


Resta inteso che le Parti si aggiorneranno entro il mese di gennaio 2023, per la verifica dei parametri e delle incidenze ponderali necessarie alla determinazione dell’E.V.R. 2022.

Piattaforma integrata della genitorialità


Nell’ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione del Piano operativo del PNNR, è stata prevista, tra gli altri, la creazione di una piattaforma integrata della genitorialità.


L’accesso al Portale avviene attraverso il sito istituzionale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Portale delle Famiglie” e selezionando tra i risultati il Servizio “Portale delle Famiglie”, tramite SPID di livello 2 o superiore o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il servizio è nella Home Page del sito www.inps.it ed è raggiungibile cliccando il seguente link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/PortaledelleFamiglie/.
Ad oggi, il Portale integra le prestazioni riguardanti il bonus asilo nido, l’assegno temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (bonus bebè), il bonus baby-sitting e i centri estivi.
Il cittadino può visualizzare le informazioni sulle prestazioni erogate o in corso di erogazione, lo stato di lavorazione delle sue domande, gli eventuali pagamenti, le informazioni relative ai figli minori, il valore del proprio ISEE, se presente.
Con i prossimi rilasci, la consultazione sarà estesa anche alle altre prestazioni dedicate al sostegno delle famiglie, gestite dall’Istituto, con particolare riferimento all’Assegno Unico e Universale.
Attraverso il Portale delle Famiglie, l’utente può accedere direttamente alle singole procedure per la trasmissione delle domande di prestazioni. Il portale è integrato con il sistema ISEE e con il Libretto Famiglia; pertanto, il cittadino ha la possibilità di chiedere direttamente un nuovo ISEE o di consultarlo, se già lo possiede.
Inoltre, l’utente può consultare tutte le comunicazioni ricevute, in maniera integrata e centralizzata, riguardanti le prestazioni suddette.
L’utente, durante la navigazione, avrà sempre a disposizione un assistente virtuale in grado di fornire informazioni, sintetiche e rapide, circa l’accesso alle prestazioni e la disciplina delle stesse. Potrà, inoltre, simulare alcune prestazioni, a cui potrebbe avere diritto, ottenendo una previsione degli ipotetici importi corrisposti (Messaggio Inps 18 marzo 2022, n. 1263).

Una tantum a marzo per il CCNL Area Metalmeccanica Artigiani

  Spetta, con la busta paga del mese di marzo, la prima tranche di una tantum per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica

L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° /gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza al 17/12/2021, un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro./
L’importo “Una Tantum” è suddiviso in 2 soluzioni: la prima di 70 euro spetta con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.L'”una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una tantum” fino a concorrenza.