Fondo Antonio Pastore: i contributi previsti per il 2023



Prevista anche per il 2023 la polizza infortuni per i Dirigenti – Aziende Commerciali e Aziende Autotrasporto


Il CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali sottoscritto tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia e Dirigenti – Autotrasporto sottoscritto tra Confetra e Manegeritalia prevedono con i rispettivi Accordi del 16 giugno 2021 e del 12 luglio 2021 che l’azienda debba stipulare una polizza affidata all’Associazione Antonio Pastore contro gli infortuni sia professionali che extraprofessionali, che assicuri sia il caso di invalidità permanente totale o parziale causata da infortunio, sia il caso morte.
La contribuzione per l’anno 2023 è di seguito riepilogata.














Contributo Importo
A carico dell’azienda 4.296,45 euro
A carico del dirigente  464,81 euro
Polizza infortuni 410,00 euro















Con agevolazioni strutturali
Contributo Importo
A carico dell’azienda variabile in funzione di età/sesso
A carico del dirigente  – 
Polizza infortuni 410,00 euro















Con agevolazioni sperimentali
Contributo Importo
A carico dell’azienda – 
A carico del dirigente  – 
Polizza infortuni 410,00 euro

Giornalisti ex INPGI e adempimenti contributivi: richiesta codici per il periodo transitorio

L’INAIL comunica ai datori di lavoro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022, la disponibilità del servizio on line per richiedere i codici necessari per effettuare le denunce contributive mensili e i relativi versamenti (INAIL, nota 20 gennaio 2023, n. 596). 

L’INAIL, dopo le già fornite istruzioni operative (circolare n. 44/2022), torna nuovamente a occuparsi della gestione del periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 per l’assicurazione contro gli infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, ai sensi dell’articolo 1, comma 109, della Legge n. 234/2021.

 

Come noto, l’Istituto, sulla base dei dati comunicati dall’INPGI al 30 giugno 2022, ha assegnato a ciascun datore di lavoro un codice ditta, un contro codice e un codice PIN necessari per effettuare l’invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi. Coloro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022 e non sono quindi ancora in possesso dei codici assegnati dall’INAIL, devono richiederli utilizzando un apposito servizio on line.

 

Pertanto, per la richiesta dei suddetti codici, è possibile accedere con le credenziali SPID o CNS al portale istituzionale e utilizzare il servizio “Contributi giornalisti periodo transitorio > Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche”. Gli utenti dovranno inserire esclusivamente il codice fiscale e l’invio dei codici avverrà a mezzo PEC.

 

La richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante/titolare dell’azienda/datore di lavoro e dal soggetto assicurante o da un dipendente del datore di lavoro, oppure da un consulente del lavoro o altro intermediario legittimato a svolgere adempimenti in materia di lavoro per i lavoratori subordinati nei confronti
dell’INAIL, che ha ricevuto mandato dal datore di lavoro o da un suo delegato.

 

Viene precisato che, il medesimo servizio on line, può essere utilizzato anche per comunicare l’aggiornamento dei dati anagrafici registrati da coloro che sono già titolari di un codice ditta assegnato dall’INAIL per la gestione del periodo transitorio: in questo caso, per effettuare la variazione, è necessario indicare, oltre al codice fiscale, anche il PIN a suo tempo comunicato.

 

L’INAIL, infine, ricorda che la denuncia mensile con l’elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l’apposito servizio online “Contributi giornalisti periodo transitorio > Denuncia mensile giornalisti”, e che, in caso di duplicazione nell’inoltro delle denunce in oggetto, l’ultimo invio annulla e sostituisce il precedente e, pertanto, risulterà acquisita dall’Istituto solo l’ultima denuncia inviata in relazione a ciascuna mensilità.

CCNL RAI – Impiegati e operai: aumenti retributivi a febbraio



Previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6 aprile 1995 e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6 aprile 1995


Con accordo 9 marzo 2022 la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma le OO.SS. Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal, hanno determinato gli aumenti retributivi per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI – Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, con decorrenza 1° febbraio 2023, per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6 aprile 1995 e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6 aprile 1995.













































































Livello Minimo
A 1.686,34
Quadro A 1.686,34
A in servizio il 6/4/1995 1.622,12
Quadro A in servizio il 6/4/1995 1.622,12
Quadro B 1.551,53
1 1.551,53
Quadro B in servizio il 6/4/1995 1.492,56
1 in servizio il 6/4/1995 1.492,56
2 1.443,61
2 in servizio il 6/4/1995 1.388,72
3 1.335,60
3 in servizio il 6/4/1995 1.284,79
4 1.237,93
4 in servizio il 6/4/1995 1.190,93
5 1.136,34
5 in servizio il 6/4/1995 1.092,85
6 1.035,47
6 in servizio il 6/4/1995 996,05
7 961,32
7 in servizio il 6/4/1995 924,84
8 866,84
8 in servizio il 6/4/1995 833,85
9 769,03
9 in servizio il 6/4/1995 739,84

Le novità per il 2023 in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale

L’INPS illustra i limiti economici e di dimensione e i divieti di utilizzo previsti dalla disciplina del lavoro occasionale alla luce della Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 19 gennaio 2023, n. 6).

Le novità normative apportate dalla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 342 e 343 ) al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale sono al centro della circolare in commento dell’INPS. Innanzitutto, va segnalato che l’articolo 1, comma 342, lettera a) della Legge di bilancio 2023 ha stabilito che il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori è pari a 10.000 euro. Ne consegue, pertanto, che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile. Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. La nuova disciplina prevede che prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023.

Inoltre, è stato elevato a dieci lavoratori (articolo 1, comma 342, lettera d), punto 1 della citata Legge di bilancio) il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il medesimo limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo. Lo stesso limite non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward.

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, possono inoltre stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Invece, dal 1° gennaio 2023, è vietato (articolo 1, comma 342, della Legge di bilancio) l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Dato questo divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale, le imprese operanti nel settore potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Infine, per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria.