CCNL Metalmeccanica Cooperative: prosegue il confronto sul rinnovo contrattuale

Al centro dell’incontro nuove misure per la parte economica e la revisione della regolamentazione dell’elemento perequativo

Con nota stampa del 5 marzo, la Fiom-Cgil ha reso noto l’esito della riunione tenutasi il 4 marzo sul rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Cooperative, scaduto lo scorso giugno. Dal confronto sono emersi importanti riscontri, uno su tutti l’intenzione delle imprese della cooperazione di proseguire il confronto anche sulla parte economica, prendendo in esame quanto proposto da Fim, Fiom e Uilm. L’intento, infatti, è quello di stabilire un valore economico minimo per tutta la durata del contratto, lasciando aperta l’eventualità di una durata sia triennale che quadriennale. Su questo punto, le OO.SS. propongono un valore superiore all’attuale previsione Ipca-Nei, che contribuirebbe ad incrementare il valore dei minimi per tutta la durata del contratto.
Dal canto loro, le imprese cooperative hanno chiesto la previsione di un meccanismo di garanzia diverso da quello attuale, nel caso in cui la percentuale Ipca-Nei dovesse raggiungere livelli troppo alti rispetto alle previsioni; con l’obiettivo di individuare soluzioni che non decurtino le erogazioni individuate per la parte eccedente. Restando in materia economica, è stato chiesto di rivedere la regolamentazione dell’elemento perequativo
Al termine della riunione, il confronto è stato aggiornato alla metà di marzo, con l’introduzione di un primo incontro tecnico e una riunione in plenaria fissata per il 31 marzo. 

CIPL Edilizia Industria Valle D’Aosta: determinato EVR 2025



A seguito di verifica dei parametri, l’importo da erogare è del 4%


Le Parti sociali Ance Valle d’Aosta, Cna Valle d’Aosta, Confartigianato Imprese Valle d’Aosta e le sigle sindacali della Valle d’Aosta Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Savt Edili, hanno verificato i parametri per l’Elemento Variabile della Retribuzione registrando, per tutti e 5 gli indicatori, esiti positivi.
Pertanto, si riportano gli importi da erogare, nella misura piena del 4%.

Industria


 


























Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 68,83
Sesto livello 61,95
 Quinto livello 51,62
Quarto livello 48,18
Terzo livello 44,74
Secondo livello 40,26
Primo livello 34,41
















Livello Operai Importo orario
Quarto livello 0,28
Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20

Artigianato


























Livello Impiegati Importo mensile
Settimo livello 72,19
Sesto livello 63,18
Quinto  livello 52,64
Quarto  livello 48,76
Terzo  livello 45,60
Secondo livello 40,31
Primo livello 35,21



















Livello Operai Importo orario
Quinto livello 0,30
Quarto livello 0,28
 Specializzato terzo livello 0,26
Qualificato secondo livello 0,23
Comune primo livello 0,20

Assegni familiari e pensioni 2025: rivalutati i limiti di reddito

Fornite indicazioni per i coltivatori e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (INPS, circolare 4 marzo 2025, n. 50).

A decorrere 1° gennaio 2025 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Di conseguenza, l’INPS con la circolare in commento ha fornito indicazioni che si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti di questi soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.

In particolare, gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Le tabelle dei limiti di reddito familiare 2025 

Per la cessazione o la riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

La misura del tasso di inflazione programmato per il 2024 è stata pari al 2,3%. Pertanto, sono state aggiornate le tabelle (reperibili nell’Allegato n. 1 alla circolare in argomento) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei confronti dei soggetti elencati in premessa, esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare. Anche le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

I limiti di reddito mensili

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, risulta fissato dal 1° gennaio 2025 e per l’intero anno nell’importo mensile di 603,40 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l’anno 2025 in:

849,78 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
1.487,13 euro per 2 genitori ed equiparati.

 

EBTL: contributo spese per attività motorie

Previsto un rimborso fino a 150,00 euro

L’EBTL, l’Ente Bilaterale Turismo del Lazio, ha previsto un contributo delle spese per attività motorie e sportive per i dipendenti e le dipendenti delle aziende iscritti.
Le richieste di contributo devono essere inoltrate attraverso il  Sistema di Gestione Servizi (DKB/EBTL) dal 1° febbraio al 15 aprile 2025.
Il contributo copre le spese sostenute da dipendenti per sè o per i propri figli a carico in relazione ad attività motorie e sportive.
Le richieste di contributi sono esaminate utilizzando i seguenti parametri:
– regolarità contributiva;
– ISEE nucleo familiare fino a 30.000 euro annui;
– tempo trascorso dall’ultimo contributo.
In caso di esito favorevole, il contributo è liquidato fino ad un tetto massimo di 150,00 euro.