Estratto conto contributivo: novità nell’esposizione dei dati

L’INPS comunica il rilascio delle implementazioni intervenute nelle modalità di esposizione dei dati dell’estratto conto contributivo (INPS, messaggio 2 settembre 2025, n. 2553).

Il progetto PES2024_DCP_MI.10_254 ha lo scopo di consentire all’interessato la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l’indicazione, per ognuno di essi, della Gestione/Fondo di riferimento, determinando uno snellimento del servizio di consultazione e una visione immediata e intuitiva della complessiva posizione assicurativa.

 

Nell’ambito di tale progetto, sono state realizzate nuove modalità di esposizione dei dati all’interno dell’Estratto conto contributivo di cui l’INPS da notizia nel messaggio in oggetto.

 

L’Istituto illustra, nel dettaglio, le novità e ricorda anche che è possibile inviare segnalazioni per richiedere variazioni nella propria posizione assicurativa.

 

Nel caso in cui un soggetto risulti assicurato a una sola delle Gestioni dell’INPS, viene visualizzata, in una rinnovata e uniforme veste grafica, la sezione di riferimento (ad esempio, Gestione pubblica o Gestione separata).

 

Ove un soggetto risulti iscritto, invece, a due o più Gestioni, viene mostrato un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati. È possibile cliccare sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo per visualizzare la sezione dedicata alla corrispondente Gestione.

 

Inoltre, in applicazione del principio di unitarietà della posizione assicurativa, l’estratto conto contiene i dati quantitativi integrati da una serie di elementi e le notizie che contribuiscono a definire il quadro previdenziale completo del soggetto assicurato, e in particolare:

 

note che descrivono le condizioni e i limiti per l’utilizzo di determinati periodi o che segnalano anomalie nelle informazioni rappresentate;

 

presenza di notizie su talune situazioni personali del soggetto, quali la titolarità di trattamenti pensionistici, e su vicende assicurative in corso di definizione, destinate a modificare il conto individuale quali, ad esempio, l’autorizzazione ai versamenti volontari o la presenza di una domanda di riscatto della laurea.

 

Vengono, infine, riepilogate le modalità di accesso alla consultazione dell’estratto conto contributivo e quelle per la richiesta dello stesso.

Carta “Dedicata a te”, istruzioni INPS

L’INPS fornisce indicazioni per l’accesso alla “Carta Dedicata a te” relativa all’anno 2025, ovvero la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni (INPS, messaggio 1 settembre 2025, n. 2519).

L’INPS rende note alcune istruzioni operative in merito all’edizione 2025 della “Carta Dedicata a te”, alla luce del Decreto Interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025 del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, con cui sono state individuate le disposizioni attuative e applicative.

 

Soggetti beneficiari

 

Sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

 

iscrizione di tutti i componenti del nucleo all’Anagrafe della popolazione residente;
certificazione ISEE ordinario valido con indicatore non superiore a 15.000 euro annui.

 

Non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono:

 

Assegno di Inclusione;
Reddito di Cittadinanza;
Carta acquisti;
NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità;
Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.

 

Il contributo

 

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

 

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

 

Gli esercizi commerciali convenzionati garantiranno inoltre scontistiche aggiuntive ai possessori della carta.

 

Erogazione

 

I beneficiari non devono presentare domanda. L’INPS, entro l’11 settembre 2025, metterà a disposizione dei comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti, selezionandoli secondo criteri di priorità dati dal numero dei componenti del nucleo familiare.

 

A parità di condizioni, viene data priorità ai nuclei con ISEE più basso.

 

I comuni hanno poi 30 giorni per verificare e consolidare le liste.

 

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio e, inoltre, le somme devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

CCNL Commercio Anpit – Cisal: previsti nuovi minimi con la retribuzione di settembre



Da settembre previsti nuovi minimi retribuitivi e l’erogazione dell’indennità di disponibilità


Le Parti sociali Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica, Cisal e Cisal Terziario hanno stabilito che, con la retribuzione di settembre, ai lavoratori verranno corrisposti i nuovi minimi retributivi di seguito riportati. 


Minimi contrattuali















































Livello Minimo
Dirigente 4.407,84
Quadro 2.845,73
A1 (EX LIV.A) 2.542,99
A2 (EX LIV.B1) 2.264,48
B1 (EX LIV.B2) 2.034,39
Venditore 1 1.863,91
B2 (EX LIV.B3) 1.792,20
Venditore 2 1.642,02
C1 (EX LIV.C) 1.622,67
C2 (EX LIV.D1) 1.489,46
Venditore 3 1.486,69
D1 (EX LIV.D2) 1.332,05
D2 (EX LIV.E) 1.210,95
Venditore 4 1.191,57

Inoltre, entrano in vigore i nuovi importi da corrispondere, a titolo di indennità, per ogni ora di “disponibilità alla prestazione”. Nei periodi di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il lavoratore non matura il diritto alla relativa indennità di disponibilità. Detta indennità è soggetta alla contribuzione previdenziale, ma è esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non è utile nella determinazione del t.f.r.


Indennità di disponibilità

















Livello Importo
C1 2,1587
C2 1,9806
D1 1,7722
D2 1,6105

Sport: estesa la durata dei contratti di lavoro subordinato

Gli accordi collettivi vigenti nel settore sportivo, anche dilettantistico, devono essere adeguati alla durata dei contratti sportivi subordinati fissata in un massimo di otto anni (Legge 8 agosto 2025, n. 119).

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 96/2025 recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

 

La Legge n. 119/2025, vigente dal 10 agosto scorso, tra l’altro, è intervenuta sulla durata dei contratti di lavoro subordinato in ambito sportivo, che è stata estesa a otto anni in luogo dei precedenti cinque anni.

 

Con una modifica all’articolo 11 del D.L. n. 96/2025, è stato inserito al D.Lgs. n. 36/2021 il nuovo articolo 26-bis, intitolato “Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati”, il cui primo comma stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (10 agosto 2025), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all’adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Infatti, ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.

 

Inoltre, per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.