CCNL Ferrovie dello stato: previsto un aumento medio di 230,00 euro

Le OO.SS. hanno sottoscritto sia il rinnovo del contratto nazionale che quello aziendale

Dopo 18 mesi di trattative nei giorni scorsi sono state siglate tra Agens e le OO.SS. di settore l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per la Mobilità/Attività ferroviarie e con i vertici del Gruppo Fs Italiane l’ipotesi di rinnovo del contratto aziendale di secondo livello del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, entrambi scaduti il 31 Dicembre 2023. I contratti rinnovati, con scadenza al 31 dicembre 2026, hanno stabilito incrementi salariali e modifiche normative volte al miglioramento concreto delle condizioni di lavoro. 

Il nuovo contratto, affermano le OO.SS., riguarda oltre 90 mila lavoratori e lavoratrici, inclusi quelli impiegati nei servizi appaltati come ristorazione, pulizie, assistenza personale con ridotta mobilità e accompagnamento notturno. Dal punto di vista retributivo prevede un aumento medio di 230,00 euro mensili (su livello C1), da erogare in tre tranches tra giugno 2025 e giugno 2026. E’ inoltre prevista l’erogazione ad agosto 2025 un importo a titolo di Una tantum di 1000,00 euro per coprire il periodo di vacanza contrattuale e la rivalutazione di indennità fondamentali come turni, domenicali, trasferte e rimborsi pasto. Per i lavoratori degli appalti ferroviari, dall’anno 2026 è invece prevista l’introduzione di buoni pasto da 7,00 euro.

Dal punto di vista normativo sono previste novità anche in tema di sicurezza sul lavoro a partire dall’introduzione della figura del Rls di sito e dalla Stop Work Authority, che consente ai lavoratori di interrompere l’attività in caso di potenziale pericolo evitando sanzioni disciplinari.

ln relazione al contratto aziendale del Gruppo FS sono state introdotte misure che potenziano il welfare, la previdenza e la sanità, nonchè un accordo specifico per il recupero del premio di risultato relativo al 2024, stabilito in 950,00 euro e fissati anche gli importi per i premi dei due anni successivi pari a 1100,00 euro per il 2025 con erogazione nel 2026 e 1200,00 euro per il 2026 con erogazione nel 2027. Dal punto di vista retributivo sono state rivalutate alcune indennità. 

Entro il 20 giugno è previsto lo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni sindacali.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: prosegue la trattativa di rinnovo

La delegazione delle Cooperative ha presentato una nuova proposta economica al tavolo delle trattative

Il 20 maggio 2025 si è tenuto un nuovo incontro, presso la sede di Lega Coop, per la trattativa di rinnovo del contratto collettivo di settore. La parte datoriale, sulla base delle osservazioni poste dalle sigle sindacali, ha presentato una proposta inerente alla struttura contrattuale in ambito economico.

Pertanto, come richiesto dalle Organizzazioni sindacali, è stato eliminato il CAP, che nella versione precedentemente presentata avrebbe costituito un taglio degli aumenti in caso di IPCA elevata. Inoltre, sempre sul versante economico, oltre a confermare quanto già stabilito in tema di previdenza complementare e benefits, è stata presentata una proposta sull’elemento perequativo inerente sia alla parte economica sia alla struttura di erogazione, che verrà approfondita meglio in seguito. 

L’incontro, ha permesso alla delegazione trattante di esprimere una valutazione positiva dell’andamento della trattativa in atto, anche in virtù degli avanzamenti avvenuti, manifestando alla controparte che le disponibilità economiche, che riguardano i minimi retributivi, non sono ancora sufficienti. 

La trattativa di rinnovo proseguirà nella giornata di lunedì 26 maggio 2025.

 

CCNL Carta Industria: resoconto 4° incontro per il rinnovo contrattuale

La Parte datoriali ha chiesto la modifica di alcuni articoli contrattuali. Le OO.SS. spingono per concretizzare i punti della piattaforma

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-Chimici Carta e Stampa hanno reso noto, con un comunicato del 21 maggio scorso, l’esito del 4° incontro per il rinnovo del CCNL Carta Industria tenutosi il 20 maggio. Il contratto per i cartai cartotecnici è scaduto il 31 dicembre 2024.

 

Nel corso dell’incontro la delegazione aziendale ha chiesto la modifica di svariati articoli del CCNL, tra cui i cambi turno, il passaggio di mansioni, la flessibilità dell’orario di lavoro, l’aumento causali per il lavoro straordinario, l’aumento delle ore di straordinario obbligatorio, la modifica del comporto relativo alla malattia e l’introduzione di nuovi articolati contrattuali tra cui la programmazione dei giorni per i permessi 104 e la formazione obbligatoria da fruire fuori dall’orario di lavoro.

 

Dal canto loro, le Sigle sindacali hanno espresso il proprio disappunto per le richieste avanzate, precisando che si deve procedere spediti sui punti previsti dalla piattaforma sindacale, tra cui spiccano: salute e sicurezza; tempo di vestizione; temi dell’orario di lavoro. Oltre, ovviamente, al recupero del potere d’acquisto per i lavoratori del settore che hanno subito un notevole scostamento per gli anni 2021/2022. Nel frattempo, procede il lavoro della Commissione tecnica sull’aggiornamento della classificazione professionale.

 

I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 24 giugno e per il 3 luglio. 

Contratto di soccida: le implicazioni sulla gestione contributiva delle parti

Forniti chiarimenti relativamente agli effetti previdenziali dell’esecuzione dell’istituto (INPS, circolare 21 maggio 2025, n. 94).

L’INPS, con la circolare in commento, ha fornito l’inquadramento degli effetti previdenziali derivanti dall’esecuzione del contratto di soccida.

In particolare, tale contratto di cui agli articoli 2170 e seguenti del Codice civile, in uso nel settore agricolo, è finalizzato alla gestione condivisa dell’attività di allevamento, attraverso la combinazione di capitale e lavoro, con l’obiettivo di valorizzare le specificità delle imprese zootecniche.

Il suo utilizzo ha subito nel tempo una notevole diffusione, essendo impiegato anche nell’ambito delle intese di filiera e dei contratti quadro di cui agli articoli 9 e seguenti del D.Lgs. n. 102/2005.

In tale contesto, la soccida costituisce uno schema contrattuale ricorrente che regola i rapporti di approvvigionamento tra gli allevatori e gli imprenditori non agricoli che svolgono a valle attività industriali o commerciali i quali, in veste di soccidanti, non forniscono solo all’allevatore-soccidario gli animali da allevare, ma anche i mangimi e tutti i servizi necessari affinché il prodotto finale corrisponda agli standard previsti dall’industria per la successiva macellazione, trasformazione e vendita al dettaglio delle carni tramite i canali della grande distribuzione organizzata.

Nella disciplina codicistica sono previste tre tipologie di soccida:

– la soccida semplice (articolo 2171 del Codice civile);

– la soccida parziaria (articolo 2182 del Codice civile);

– la soccida con conferimento di pascolo (articolo 2186 del codice civile).

Inoltre, nella circolare viene anche descritta una variante contrattuale particolarmente diffusa nelle filiere di produzione zootecnica, ovvero la soccida monetizzata.

L’utilizzo della soccida comporta la gestione di aspetti che hanno importanti riflessi sia sul piano tributario che su quello previdenziale e dai quali sono scaturiti contenziosi con l’Agenzia delle entrate e l’INPS.

In particolare, la circolare fornisce criteri utili a definire:

– la legittimità della variazione di inquadramento conseguente alla perdita della natura agricola dell’impresa soccidante;
– la sussistenza delle condizioni per usufruire delle riduzioni contributive, da parte delle cooperative che si riforniscono di bestiame da soci soccidari operanti in zone montane e svantaggiate.