Cessione di fotografie artistiche: IVA agevolata solo per autori, eredi e legatari

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiare l’aliquota IVA applicabile alla cessione di fotografie considerate “oggetti d’arte” da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari (Agenzia delle entrate, risposta 22 maggio 2025, n. 140).

Il quesito è posto da una Società operante nel settore della realizzazione e vendita di opere d’arte, inclusi dipinti, disegni, illustrazioni e fotografie d’arte in negozi e gallerie in Italia.

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate si basa sul presupposto che le fotografie in questione abbiano effettivamente le caratteristiche per essere considerate opere e oggetti d’arte.

 

Al riguardo L’Agenzia cita il n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di “oggetti d’arte”. La norma specifica che tale aliquota ridotta si applica, tra gli altri, agli oggetti d’arte ceduti “dagli autori, dai loro eredi o legatari”.

 

La definizione di “oggetti d’arte” richiamata dal D.L. n. 41/1995, lettera a), include le “fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
Questa definizione è coerente con quanto previsto dalla Direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE), Allegato IX, parte A, punto 7).

La Corte di Giustizia (sentenza C-145/18, citata anche dall’Istante) ha confermato che per essere considerate oggetti d’arte ammissibili all’aliquota ridotta, le fotografie devono rispettare i criteri oggettivi di essere eseguite dall’autore, tirate da lui o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio come la valutazione del loro carattere artistico da parte dell’amministrazione.

 

Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che la normativa vigente (n. 127-septiesdecies) limita l’applicazione dell’aliquota ridotta alle cessioni effettuate esclusivamente dagli autori, dai loro eredi o legatari, osservando che la possibilità per gli Stati Membri di applicare un’aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d’arte in altri casi (come quelle effettuate da soggetti diversi dall’autore, ma che li abbiano importati o ricevuti dall’autore) era prevista dall’articolo 103 della Direttiva IVA, ma tale articolo è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025 dalla nuova Direttiva UE 2022/542.

 

Allo stato attuale, dunque, per l’articolo 98 della Direttiva IVA gli Stati Membri possono applicare un’aliquota IVA ridotta non inferiore al 5% «…unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III», che al numero 26) contempla le «cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato elencati nell’allegato IX, parti A, B e C». Il citato allegato IX, nella parte A, riporta al numero 7) le «fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto». Nello stesso tempo l’articolo 311, paragrafo 2, della Direttiva IVA consente agli Stati Membri di «non considerare «oggetti d’arte» gli oggetti indicati nell’allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7)».

 

L’Agenzia menziona anche la Legge n. 111/2023 che, all’articolo 7, nel fissare i “Principi e criteri direttivi per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto” delega, tra l’altro, il Governo entro 24 mesi a «e) ridurre l’aliquota dell’IVA all’importazione di opere d’arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione». Tuttavia, tale disposizione a oggi non risulta attuata.

 

Pertanto, in attesa dell’attuazione della legge delega, l’Agenzia conclude che l’aliquota IVA ridotta del 10% non può essere riconosciuta alla Società istante, poiché la normativa attuale (n. 127-septiesdecies), in conformità con gli articoli 98 e 311 della Direttiva IVA, limita l’applicazione dell’aliquota ridotta alle cessioni effettuate “dagli autori, dai loro eredi o legatari”. Visto che, nel caso di specie, la cessione è effettuata dalla Società (il datore di lavoro dell’artista), non si rientra nel perimetro di questa condizione, e pertanto si applica l’aliquota IVA ordinaria.

Trattamento IVA della codatorialità in un contratto di rete tra imprese

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire il trattamento IVA della codatorialità in un contratto di rete (Agenzia delle entrate, risposta 19 maggio 2025, n. 136).

La società istante rappresenta di essere un contratto di rete, dotato di soggettività giuridica. La ”rete” è una tipologia di associazionismo imprenditoriale, su base contrattuale, che permette alle singole imprese aderenti (cosiddette retiste) di collaborare tra loro.
Tra gli obiettivi principali della rete figura l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane al fine di raggiungere livelli superiori di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa.
In questo contesto, e a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue sul trattamento IVA del distacco di personale e della successiva introduzione dell’articolo 16-ter del D.L. n. 131/ 2024, la Società chiede quale sia il trattamento IVA della codatorialità, prevista dall’articolo 30, comma 4-­ter del D.Lgs. n. 276/2003, quale istituto alternativo al distacco di personale.

L’Agenzia premette che nel nostro ordinamento non esiste una definizione di codatorialità. Questa lacuna è stata colmata dalla Corte di Cassazione, che ha definito la codatorialità come una situazione di fatto che si crea all’interno dei gruppi societari, dove un dipendente lavora per più imprese (datori di lavoro). Gli elementi caratterizzanti individuati dalla Cassazione includono l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva del datore formale e la condivisione della prestazione per soddisfare un interesse di gruppo da parte delle diverse società, che esercitano i poteri datoriali diventando datori sostanziali. In sintesi, per la Suprema Corte, a fronte dell’unicità del rapporto, il lavoratore presta servizio indifferentemente e contemporaneamente per due o più datori, e la sua opera non può essere distinta tra l’interesse di uno o dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori sono solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti dal rapporto. Questa è definita codatorialità atipica, di elaborazione giurisprudenziale, riscontrabile nei gruppi di imprese.
A questa si contrappone la codatorialità tipica, prevista dal legislatore specificamente per le reti di imprese dall’articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003, una norma speciale che ammette la codatorialità nelle reti d’impresa a condizioni che non includono gli elementi costitutivi individuati dalla Cassazione per i gruppi societari.
L’Agenzia evidenzia la differenza tra gruppi societari e reti d’impresa: nei gruppi, l’interdipendenza si realizza tramite attività di direzione e coordinamento (ex articolo 2497 c.c.), mentre nelle reti d’impresa si realizza tramite l’attuazione del programma comune di rete, che presuppone un obiettivo condiviso tra le associate. Il contratto di rete ha lo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività individuale e collettiva degli imprenditori, attraverso la collaborazione, lo scambio di informazioni/prestazioni o l’esercizio comune di attività. Può prevedere un fondo patrimoniale comune e un organo comune per la gestione.
La condizione per l’utilizzo della codatorialità nelle reti d’impresa, secondo il comma 4-ter, è la previsione nel contratto di rete delle regole di ingaggio dei dipendenti, elemento non presente nei requisiti della codatorialità atipica giurisprudenziale.

 

L’Agenzia chiarisce che il comma 4-ter consente alle reti di utilizzare sia il distacco di personale che la codatorialità. Sebbene entrambi siano strumenti per realizzare il programma di rete, sono istituti differenti con effetti diversi.
Nel distacco, il datore di lavoro mette temporaneamente lavoratori a disposizione di un altro soggetto per soddisfare un proprio interesse, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo. Il rapporto è bilaterale tra impresa distaccante (che resta datore) e impresa distaccataria.
La codatorialità implica il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese della rete come datori di lavoro per soddisfare un interesse della rete (il programma comune). È un assetto stabile, e non è caratterizzato dalla bilateralità del rapporto datore-dipendente, potendo il dipendente avere più datori.

 

Anche se spesso sono individuate una o due imprese referenti per gli obblighi comunicativi, previdenziali e assicurativi, nella codatorialità:

  • tutte le imprese retiste possono essere datori di lavoro dei dipendenti che hanno accettato le regole di ingaggio e hanno l’obbligo di lavorare per tutti i co-datori;
  • tutti i co-datori sono responsabili in solido per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, con facoltà di regresso nei confronti degli altri per la quota di costo anticipata.

Intesa in questi termini, la codatorialità non presenta gli elementi che hanno portato la Corte di Giustizia UE a considerare il distacco di personale rilevante ai fini IVA nella sentenza C-94/2019. In particolare, non è rinvenibile il requisito della sinallagmaticità.
Secondo i giudici europei, il distacco rileva ai fini IVA se c’è un nesso diretto tra le prestazioni, per cui “le due prestazioni si condizionano reciprocamente”. Il pagamento da parte dell’impresa distaccataria costituisce la controprestazione per il distacco. L’importo del corrispettivo è irrilevante.
Nella codatorialità non esiste un simile nesso sinallagmatico. Le imprese che accettano le regole di ingaggio nel contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabile per la quota di competenza del pagamento dello stipendio. Pertanto, si parla di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall’impresa referente. Tale rimborso serve essenzialmente a imputare a ciascuna impresa retista il costo del personale in proporzione all’effettivo contributo ricevuto dal lavoratore.

In linea con quanto chiarito nella circolare n. 5/E/2025, si tratta quindi di una mera movimentazione di denaro, non soggetta a IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.

Programma “FinTech Factory MEF”

Il MEF presenta l’iniziativa “Fintech Factory MEF”, un programma volto a sostenere le imprese innovative che sviluppano tecnologie emergenti e soluzioni innovative, con particolare attenzione alle applicazioni nel contesto del Ministero dell’economia e delle finanze e nelle amministrazioni economico-finanziarie (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 15 maggio 2025).

Il programma, finanziato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevede un investimento di 2.085.000 euro destinato ai primi due avvisi pubblici, rivolti a startup, spin-off, PMI e iniziative di imprenditoria femminile.

 

Le imprese selezionate che si candideranno entro il 20 giugno 2025 avranno l’opportunità di partecipare proponendo soluzioni che utilizzino tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, sull’analisi dei dati e presentino elementi di innovazione in ambito economico-finanziario e di cybersicurezza. Tali soluzioni potranno consentire, tra le altre cose, di valutare strategie, svolgere analisi previsionali su dati e informazioni su larga scala; estrarre, elaborare, standardizzare dati non strutturati; ottimizzare i flussi di lavoro documentali attraverso l’analisi e la gestione del ciclo di vita di documenti; favorire l’educazione finanziaria; prevenire rischi e minacce digitali, frodi, furti di identità, rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

 

Il programma “Fintech Factory MEF” si propone di raggiungere due obiettivi strategici principali:

  • affiancare l’imprenditorialità innovativa, nella dimostrazione del potenziale di soluzioni e tecnologie nel settore pubblico, attraverso percorsi che consentano di verificarne performance, eventuali vantaggi ed economie nei contesti di impiego;
  • contaminare l’Amministrazione pubblica con l’ecosistema dell’innovazione, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali, il co-sviluppo di nuove soluzioni fino alla potenziale adozione nei sistemi delle Amministrazioni.

Cosa offe:

– percorsi di validazione delle tecnologie e soluzioni proposte dalle aziende innovative, attraverso il reale confronto con le esigenze di business del Dipartimento del Tesoro, all’interno di laboratori virtuali di innovazione;

contributi a fondo perduto per le attività di validazione di tecnologie e soluzioni e per lo sviluppo dei progetti imprenditoriali;

– cicli di sessioni seminariali attraverso cui approfondire le tematiche relative alla messa a punto e allo sviluppo del progetto imprenditoriale (riservati alle startup a conduzione femminile).

Regolarizzazione crediti ricerca sviluppo indebiti: riapertura termini e modalità riversamento

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per la regolarizzazione spontanea di crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo utilizzati impropriamente, Descrivendo i soggetti ammessi alla procedura, i casi di esclusione e le condotte fraudolente che impediscono l’accesso. Viene inoltre approvato un nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura, specificando le modalità di presentazione e il termine ultimo per inviarlo (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 maggio 2025, n. 224105).

La procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo si basa sull’articolo 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146/2021, con le modifiche apportate dalla L. n. 215/2021, e ulteriormente modificate dal D.L. n. 25/2025.

Tale procedura consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del suddetto credito di imposta, senza l’irrogazione delle sanzioni e interessi, ed è riservata ai soggetti che hanno maturato il credito in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito deve essere stato utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021.

 

I soggetti che possono accedere alla procedura devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

– hanno svolto attività che, in tutto o in parte, non sono qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili;

– hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 in maniera non conforme all’interpretazione autentica fornita dall’articolo 1, comma 72, della L. n. 145/2018;

– hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, violando i principi di pertinenza e congruità;

– hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura non può essere utilizzata se l’indebito utilizzo è già stato accertato con un atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. La regolarizzazione è esclusa in ogni caso se il credito d’imposta utilizzato è il risultato di:

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate su documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti;
  • mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.

Al riguardo, l’Agenzia ha approvato un modello specifico per la richiesta di accesso alla procedura, che si chiama “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.

La trasmissione telematica può essere effettuata direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati (intermediari).

 

Le istanze presentate fino al 31 ottobre 2024 sono valide in base alle disposizioni allora vigenti.

 

Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 3 giugno 2025.
L’Agenzia attesta l’avvenuta trasmissione telematica con una ricevuta elettronica. Se inviata via PEC, la ricevuta di consegna PEC attesta la trasmissione.

L’importo da riversare deve essere pagato entro il 3 giugno 2025, in unica soluzione o in tre rate di pari importo. Le scadenze delle rate sono: 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025, e 16 dicembre 2026.
Non è possibile utilizzare la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 per effettuare i versamenti.
La procedura non prevede la restituzione di eventuali somme eccedenti già versate.
Se l’atto/provvedimento impositivo relativo alla richiesta è divenuto definitivo tra il 22 ottobre 2021 e la data di presentazione dell’istanza, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo entro il 3 giugno 2025 in unica soluzione.

Il versamento si effettua tramite modello F24, usando codici tributo approvati con risoluzione n. 34/2022.

 

I soggetti che avevano aderito alla procedura precedente (terminata il 31 ottobre 2024) e optato per la rateale, avendo versato la prima rata entro il 16 dicembre 2024, devono effettuare i successivi versamenti entro il 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026, con interessi dal 4 giugno 2025.
I soggetti che avevano aderito alla procedura precedente ma non hanno effettuato il versamento unico o la prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento secondo l’opzione scelta e le scadenze previste dal provvedimento.

 

In caso di perfezionamento, è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000).