Aiuti di Stato Covid-19: la versione semplificata del modello di dichiarazione


È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022. Con il provvedimento del 25 ottobre 2022, n. 398976, l’Agenzia delle entrate ha, infatti, approvato la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

In particolare, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.
Con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.


Agroalimentare: riqualificazione dei mercati all’ingrosso


Al via il 31 ottobre 2022 il nuovo incentivo per lo sviluppo della logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso (INVITALIA – Comunicato 24 ottobre 2022).

Promosso dal Ministero delle Politiche agricole e gestito da Invitalia, è finanziato con 150 milioni di euro nell’ambito del PNRR.
Le agevolazioni sono rivolte a soggetti pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all’ingrosso o eventuali altri soggetti comunque aventi titolo alla realizzazione degli interventi, ai sensi dell’organizzazione e dell’ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento.
Sono finanziabili i progetti di ammodernamento delle infrastrutture adibite a mercati agroalimentari all’ingrosso, che prevedono interventi di riqualificazione con l’obiettivo di migliorare la capacità logistica, ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi alimentari.
Le agevolazioni sono concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per ogni progetto.
Le domande, che saranno esaminate con una valutazione a graduatoria, possono essere presentate dalle ore 12.00 del 31 ottobre fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2022.

Accertamento illegittimo se non viene considerata l’incidenza del furto merci


La Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 ottobre 2022 n. 30674 è intervenuto sull’illegittimità di un accertamento induttivo del reddito d’impresa che nel valutare l’antieconomicità della gestione della società non ha considerato l’incidenza del furto di merci.

Il caso di specie si riferisce ad un avviso di accertamento sulla base della riscontrata antieconomicità della gestione dell’attività da parte della società contribuente con cui erano stati recuperati a tassazione, per l’anno 2013, maggiori ricavi non dichiarati, con conseguente recupero a tassazione di maggiore IRAP e IVA, oltre accessori.
La C.T.R. osservò che correttamente il primo giudice aveva ritenuto non fondato l’accertamento, rilevando da un lato che la mera antieconomicità non può supportare, se isolatamente considerata, una presunzione di ricavi non dichiarati, e dall’altro che l’Agenzia aveva proceduto ad accertare induttivamente i maggiori ricavi applicando un M.O.L. (margine operativo lordo) del 3% ai costi merce, senza però tener conto che, nello stesso anno 2013, la società aveva subito un furto di merce, certamente idoneo ad incidere sull’operato conteggio.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonché degli artt. 18 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, giacché la C.T.R. ha valutato i costi di esercizio, per l’anno 2013, in € 3.062.207,00, mentre invece essi ammontavano ad € 3.106.951,00, così sostanzialmente recependo la modificazione della tesi difensiva della società, illegittimamente mutata in secondo grado, rispetto a quanto dapprima sostenuto.
In particolare, secondo i giudici della Corte, nel giudizio d’appello la società ha utilizzato la denuncia di furto non più quale prova contraria circa l’antieconomicità della gestione dell’impresa, bensì quale prova dell’esistenza di un ulteriore costo, incidente sul calcolo basato sul M.O.L..
Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma assume le caratteristiche di una “revisio prioris instantiae”, cosicché l’appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado”.
Anche per tale essenziale ragione, è dunque evidente che la società contribuente non è rigidamente vincolata alla prospettazione ed alla particolare “angolazione” visuale di un determinato fatto, rilevante ai fini della soluzione della controversia, per come offerto nel primo grado di giudizio, ben potendo essa utilizzarlo difensivamente nel contesto di una diversa lettura – ovviamente, con il solo vincolo del divieto dei nova ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 – al fine di contrastare gli argomenti posti a base dell’appello avversario, ossia come mera difesa.


Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza


4 OTT 2022 Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022, n. 247 è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2022, n. 155 del Ministero dello sviluppo economico recante il regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i modelli standard.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese competente.