Inversione contabile per i servizi di logistica: approvato il modello di comunicazione dell’opzione

Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107).

Il provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 60, della Legge n. 207/2024, approva il modello di Comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della stessa Legge, il quale stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi (tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali) sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

 

L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori. In questi casi, l’esercizio dell’opzione in un rapporto tra subappaltante e subappaltatore è indipendente dall’esercizio della stessa nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
Per ciascuno dei rapporti tra subappaltatori in cui l’opzione è esercitata, deve essere presentata un’autonoma Comunicazione. In tal caso, “committente” deve intendersi “subappaltante” e “prestatore” deve intendersi “subappaltatore”.

 

L’opzione, comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate, ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione.
La trasmissione telematica inizia dal 30 luglio 2025 tramite il software “ReverseChargeLogistica“.

 

Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente.
In presenza di più contratti tra le stesse parti, è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati di ciascun contratto.
È possibile esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedenti. Per questi nuovi contratti, la durata triennale decorre dalla data di presentazione della Comunicazione che li include.

 

Il modello di Comunicazione è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e va presentato dal committente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
Gli intermediari devono rilasciare al committente una copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia.

 

È consentito correggere i dati di una Comunicazione già trasmessa inviando una Comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente.
La Comunicazione correttiva non può rettificare opzioni già esercitate e comunicate, ma serve unicamente per correggere dati errati relativi a tali opzioni.

 

L’IVA è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione.
Il versamento deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 18 dello stesso decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Agenzia delle entrate: le regole per il Quadro RW e IVAFE su fondi esteri

L’Agenzia delle entrate analizza gli obblighi fiscali per i residenti in Italia che detengono quote non negoziate di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri non immobiliari, affrontando in particolare la corretta valorizzazione di queste quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, ai fini del monitoraggio fiscale e dell’applicazione dell’IVAFE (Agenzia delle entrate, risposta 28 luglio 2025, n. 11).

In una nuova risposta ad interpello l’Agenzia si concentra sulla corretta indicazione del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.

 

Il quesito posto dall’Istante riguarda la valorizzazione di quote di OICR esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi e conformi alla direttiva 2009/65/CE. Si tratta in particolare di Fondi di private equity, gestiti da management companies residenti all’estero e soggette alla vigilanza delle autorità regolamentari del loro stato di residenza.
Le management companies raccolgono dagli investitori risorse finanziarie, che si obbligano a sottoscrivere un determinato numero di quote del Fondo con un investimento massimo concordato (cosiddetto “commitment”). Tali risorse vengono reinvestite nell’acquisto di partecipazioni in società target, prevalentemente in Europa. I proventi del Fondo, sotto forma di dividendi o capital gains, sono periodicamente distribuiti agli investitori, costituendo per questi ultimi redditi di capitale.
Le management companies rendicontano le operazioni di investimento, fornendo prospetti che includono dettagli sui versamenti, sui redditi di capitale, sui rimborsi di capitale e sul Net Asset Value (NAV) del Fondo (sia complessivo che pro-quota).
Gli investitori provvedono al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26% sui redditi di capitale distribuiti. Inoltre, indicano il costo di acquisto delle quote nel quadro RW del Modello REDDITI PF o nel quadro W del Modello 730, riportando il codice dello Stato in cui è istituito il Fondo. Essi provvedono anche alla liquidazione dell’IVAFE.
La questione principale, dunque, è la corretta valorizzazione delle quote per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE, in quanto tali quote non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. 
L’IVAFE si applica sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti ed i soggetti passivi sono gli stessi tenuti al monitoraggio fiscale.
Il provvedimento dell’Agenzia del 5 giugno 2012, prevede le disposizioni di attuazione per l’applicazione dell’IVAFE. In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività  finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto. 

 

Dunque, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE, le persone fisiche devono compilare il quadro RW del modello REDDITI PF o il quadro W del modello 730.

Nel caso di specie, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.

Nella colonna 4 dei quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo, e non di quello in cui è stabilita la management company.

Credito d’imposta formazione giovani agricoltori: pronta la comunicazione per le spese

L’Agenzia delle entrate annuncia l’approvazione del modello di comunicazione e le relative istruzioni per beneficiare di un credito d’imposta destinato ai giovani imprenditori agricoli che hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305754).

Il credito d’imposta è un contributo volto a supportare i giovani agricoltori che hanno frequentato corsi specifici di formazione sulla gestione dell’azienda agricola. È stato introdotto dall’articolo 6 della Legge 15 marzo 2024, n. 36, e i suoi criteri di attuazione sono stati definiti con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025.
Il contributo è pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
Tale sostegno è erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023, relativi ai contributi in regime “de minimis” nei settori agricolo e generale.

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli che soddisfano i seguenti requisiti:

  • età: devono avere un’età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • inizio attività: devono aver iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021;
  • codice ATECO: devono svolgere attività individuate con un codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con “01“;
  • partita IVA attiva: il beneficiario deve essere titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione.

Le spese devono essere state sostenute nel 2024, ovvero dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono ammissibili le seguenti categorie:
– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, purché attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di formazione, fino a un importo massimo del 50% delle spese totali agevolabili (riferite alle spese di formazione);

– l’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Tutte le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili. Gli estremi delle fatture elettroniche indicate nella comunicazione devono corrispondere ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto della comunicazione.

 

Il modello di comunicazione, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola“, è disponibile sul sito dell’Agenzia e deve essere inviato a partire dal 25 agosto 2025 e fino al 24 settembre 2025 esclusivamente in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Per la trasmissione è necessario utilizzare esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto (con indicazione delle motivazioni). La ricevuta è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Una comunicazione scartata dal servizio telematico ma trasmessa entro il termine di scadenza (o nei quattro giorni precedenti) si considera tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Una comunicazione inviata dopo il termine di presentazione (24 settembre 2025) viene scartata in fase di accoglienza.
Nello stesso periodo di invio (25 agosto – 24 settembre 2025) è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima valida prevale) o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Il credito può essere utilizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
L’utilizzo decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un provvedimento che rende nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo fruibile del credito, nel rispetto del limite di spesa previsto. Inoltre, il credito non è utilizzabile prima del rilascio di una seconda ricevuta che comunica il riconoscimento del credito e, in ogni caso, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
Se l’importo del credito utilizzato in compensazione supera l’ammontare utilizzabile, il modello F24 sarà scartato.

Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti o qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o le dichiarazioni rese risultino false.

Comunicazioni preventive sulle anomalie ISA e regolarizzazione spontanea

L’Agenzia delle entrate stabilisce le procedure per la promozione dell’adempimento spontaneo per lavoratori autonomi e imprese di minori dimensioni a seguito di anomalie riscontrate nei dati comunicati ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305720).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti agli ISA (ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 50/2017):

  • comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023;
  • eventuali risposte inviate dal contribuente, anche tramite intermediario, relative alle comunicazioni menzionate, utilizzando una procedura informatica specifica.

I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni tramite il proprio “Cassetto fiscale“, nella sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia“, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia. L’accesso avviene con credenziali SPID, CIE, CNS o, se rilasciate, Entratel/Fisconline.

 

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere al “Cassetto fiscale” dei soggetti da cui hanno ricevuto la relativa delega.
Le comunicazioni sulle anomalie saranno anche trasmesse dalle Entrate, via Entratel, all’intermediario, a condizione che il contribuente abbia scelto questa opzione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 e che l’intermediario abbia accettato di riceverle.
Nell’area riservata del sito, l’utente visualizzerà un avviso personalizzato.

 

Se l’indirizzo email è stato registrato e la finalità “Stato delle richieste” autorizzata, verrà ricevuto un messaggio che avvisa dell’aggiornamento dell’area ISA/studi di settore nel “Cassetto fiscale” con le nuove comunicazioni.

 

Le anomalie specifiche non sono esplicitate nei messaggi di posta elettronica (ordinaria o PEC) ma sono reperibili esclusivamente nel “Cassetto fiscale”. 

 

I contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni in relazione alle comunicazioni di anomalia esclusivamente utilizzando lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025“, gratuito e disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Tale software permette di redigere un testo contenente elementi ritenuti utili da trasmettere all’Agenzia. Anche gli intermediari devono utilizzare questo software per fornire chiarimenti per conto dei loro clienti. Gli elementi giustificativi forniti saranno successivamente disponibili all’interno del “Cassetto fiscale”.

 

I contribuenti, in base agli elementi e informazioni resi disponibili dall’Agenzia, possono regolarizzare eventuali errori e omissioni commesse. Questo avviene secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.