Agenzia delle entrate: le regole per il Quadro RW e IVAFE su fondi esteri

L’Agenzia delle entrate analizza gli obblighi fiscali per i residenti in Italia che detengono quote non negoziate di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri non immobiliari, affrontando in particolare la corretta valorizzazione di queste quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, ai fini del monitoraggio fiscale e dell’applicazione dell’IVAFE (Agenzia delle entrate, risposta 28 luglio 2025, n. 11).

In una nuova risposta ad interpello l’Agenzia si concentra sulla corretta indicazione del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.

 

Il quesito posto dall’Istante riguarda la valorizzazione di quote di OICR esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi e conformi alla direttiva 2009/65/CE. Si tratta in particolare di Fondi di private equity, gestiti da management companies residenti all’estero e soggette alla vigilanza delle autorità regolamentari del loro stato di residenza.
Le management companies raccolgono dagli investitori risorse finanziarie, che si obbligano a sottoscrivere un determinato numero di quote del Fondo con un investimento massimo concordato (cosiddetto “commitment”). Tali risorse vengono reinvestite nell’acquisto di partecipazioni in società target, prevalentemente in Europa. I proventi del Fondo, sotto forma di dividendi o capital gains, sono periodicamente distribuiti agli investitori, costituendo per questi ultimi redditi di capitale.
Le management companies rendicontano le operazioni di investimento, fornendo prospetti che includono dettagli sui versamenti, sui redditi di capitale, sui rimborsi di capitale e sul Net Asset Value (NAV) del Fondo (sia complessivo che pro-quota).
Gli investitori provvedono al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26% sui redditi di capitale distribuiti. Inoltre, indicano il costo di acquisto delle quote nel quadro RW del Modello REDDITI PF o nel quadro W del Modello 730, riportando il codice dello Stato in cui è istituito il Fondo. Essi provvedono anche alla liquidazione dell’IVAFE.
La questione principale, dunque, è la corretta valorizzazione delle quote per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE, in quanto tali quote non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. 
L’IVAFE si applica sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti ed i soggetti passivi sono gli stessi tenuti al monitoraggio fiscale.
Il provvedimento dell’Agenzia del 5 giugno 2012, prevede le disposizioni di attuazione per l’applicazione dell’IVAFE. In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività  finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto. 

 

Dunque, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE, le persone fisiche devono compilare il quadro RW del modello REDDITI PF o il quadro W del modello 730.

Nel caso di specie, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.

Nella colonna 4 dei quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo, e non di quello in cui è stabilita la management company.

CCNL Assicurazioni Ania: approvata la piattaforma per il rinnovo

Aumenti salariali, IA e nuovi diritti per i lavoratori 

Nel contesto dei profondi cambiamenti globali è stata approvata nei giorni scorsi la piattaforma per il rinnovo del CCNL dell’ANIA per le Imprese Assicuratrici. Il campo assicurativo ha registrato elevati livelli di redditività e una rapida digitalizzazione, ma nonostante ciò i lavoratori non hanno beneficiato di un corrispondente riconoscimento economico, a fronte dell’aumento del costo della vita.

La proposta sindacale mira al rafforzamento dei diritti civili con la recezione della normativa vigente in materia di molestie e violenza di genere e inserendo, inoltre, nel testo la Dichiarazione congiunta su molestie e violenza di genere sottoscritta il 14 giugno 2019 tra le Parti Sociali e riaffermando il principio di tutela e non discriminazione. In generale la piattaforma sindacale si focalizza sulla conciliazione vita-lavoro con la conferma dell’impegno delle aziende di settore a favorirne la realizzazione attraverso la concessione di permessi e attraverso l’espletazione del diritto alla disconnessione del lavoratore fuori dall’orario contrattuale. Inoltre, è prevista la possibilità di integrare la retribuzione per i congedi parentali e introduzione di flessibilità e permessi per i caregiver. In attuazione dei principi della L. 193/2023 viene garantito il diritto all’oblio oncologico, affinchè i lavoratori guariti da patologie oncologiche non subiscano discriminazioni in ambito lavorativo.

Per quanto riguarda le pari opportunità le OO.SS. chiedono di recepire e attuare la Direttiva Europea n. 970/2023 per la trasparenza retributiva, garantendo la parità salariale tra uomini e donne.

Per i Contact Center viene richiesta l’applicazione di Ania Assistenza in caso di esternalizzazioni di attività, nonchè il potenziamento dell’informativa aziendale e della clausola di garanzia per il riassorbimento del personale. In materia economica viene richiesta l’equiparazione economica al livello amministrativo, il potenziamento delle tabelle dei contact center e il riconoscimento del livello economico ai Coordinatori di Team.

Le OO.SS. richiedono la creazione di Commissioni Paritetiche Aziendali e la trasformazione dell’Osservatorio Nazionale Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica in un Comitato nazionale bilaterale e paritetico che ha il compito di monitorare e analizzare i cambiamenti del settore assicurativo al fine di promuovere la formazione professionale continua. Richiesto inoltre l’introduzione di un Protocollo Nazionale sull’IA per un uso responsabile dell’Intelligenza Artificiale.

La richiesta di armonizzazione del CCNL ex AISA e CCNL ANIA è in linea con il percorso iniziato nel 2018 e proseguito nel 2022, che rientra in una richiesta più complessiva di unificazione dei diversi contratti applicati ai lavoratori del settore, in considerazione del fatto che i lavoratori delle società di assistenza che pur con la peculiarità del lavoro su turni h24 per gli addetti alle Centrali Operative, svolgono un lavoro in tutto e per tutto assimilabile a quello dei colleghi delle direzioni a cui viene applicato il CCNL ANIA. Le OO.SS. propongono, quindi, accordo ponte per il rinnovo economico con aumento in percentuale
pari a quello del rinnovo ANIA, e l’attivazione, con tempi certi e definiti, di un percorso negoziale di armonizzazione successivamente alla sottoscrizione del rinnovo del CCNL Ania che preveda altresì l’uniformazione delle tabelle comprensive degli scatti di anzianità.

In materia di orario di lavoro viene proposta la riduzione di 1 ora dell’orario di lavoro settimanale, mantenendo la distribuzione su 5 giorni
Le Organizzazioni sindacali ritengono necessario l’inserimento di un articolo ad hoc per la copertura assicurativa per danni da eventi catastrofali naturali, con l’obiettivo di affermare un principio di responsabilità sociale condiviso e fornire ai lavoratori protezione per l’abitazione principale.
Viene fatta richiesta di raddoppiare l’indennità per i Quadri al fine di accrescere il loro riconoscimento economico e avvicinare il loro trattamento a quello dei Funzionari. Infine le OO.SS. richiedono per il periodo 2025-2027 un aumento retributivo mensile di 330,00 euro per la figura media (4° Livello, 7° classe), con incrementi percentuali analoghi per tutte le voci economiche indennitarie.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: siglato il rinnovo

Previsto un aumento pari a 100,00 euro per il biennio 2025-2026

Lo scorso 24 luglio è stata sottoscritta da Unionmeccanica e dalle associaizoni sindacali un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2025-2026 dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, scaduto lo scorso dicembre.

L’accordo prevede un aumento complessivo, per il V livello, pari a 100,00 euro e comprensivi dell’importo di 27,90 euro già erogati agiugno 2025, con le seguenti decorrenze:

22,10 euro da settembre 2025;
50,00 euro da giugno 2026.

L’aumento concordato, per gli anni 2025-2026, è superiore all’Ipca:

– nel 2025 2,33% a fronte di un Ipca dell’1,30%;
– nel 2026 2,23%  a fronte di un Ipca del 2,0%.

A settembre, con la ripresa del confronto sulla piattaforma per la parte normativa, verrà votata dai lavoratori anche l’ipotesi di accordo.

Bonus nuovi nati: ampliato il termine per la presentazione delle domande

Si potrà inviare la richiesta entro 120 giorni dalla data dell’evento (INPS, messaggio 24 luglio 2025, n. 2345).

Dopo la circolare n. 76/2025, INPS è tornato sul tema del cosiddetto Bonus nuovi nati comunicando che il termine per la presentazione delle domande, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

Con la citata circolare erano state fornite indicazioni relative all’importo una tantum di 1.000 euro previsto dall’articolo 1, commi da 206 a 208 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ed erano stati illustrati i requisiti di accesso al contributo e le istruzioni per la presentazione delle relative domande. In particolare, il termine per la presentazione delle domande era indicato al paragrafo 3 della citata circolare n. 76/2025.

Ora l’Istituto informa che per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni (22 settembre 2025) dalla data di pubblicazione del messaggio in commento.