CCNL Enel: definito il premio di risultato

Stabilito l’importo in base a parametri di redditività e produttività

Lo scorso 17 luglio è stato sottoscritto da Enel Italia S.p.A. e Filctem-Cgil, Flaei e Uiltec l’accordo di rinnovo del premio di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente CCNL.

Le Parti hanno definito la determinazione dell’importo effettivamente erogabile pari al 50% dell’ammontare complessivo del premio di risultato da corrispondersi alla generalità del personale, la rimanente altra quota viene erogata in commisurazione al raggiungimento degli obiettivi di produttività del premio di risultato, con una quota non inferiore al 70% del peso complessivo.

Pertanto, gli importi lordi pro-capite per la categoria BSS per il periodo di vigenza 2025-2027 è così distribuito:

– 1.612,00 euro per l’anno 2025 in merito alla redditività 1.420,00 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.032,00 euro per il 2025;

– 1.659,00 euro per l’anno 2025 in merito alla redditività 1.467,50 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.127,00 euro per il 2026;

– 1.709,00 euro per l’anno 2027 in merito alla redditività 1.517,50 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.227,00 euro per il 2027.
Viene, inoltre, specificato che, al fine di potenziare il bilanciamento tra vita privata e lavorativa, è riconosciuta la possibilità per il personale di convertire quote del premio di risultato in una o più giornate intere di permesso aggiuntivo fino a 5 giorni da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anaste: i sindacati verso lo sciopero nazionale

Le OO.SS. rispediscono al mittente le proposte di Anaste e annunciano la mobilitazione

La Uil-Fpl ha annunciato, con un comunicato del 16 luglio scorso, che la parte datoriale non ha avanzato proposte rispetto a quanto affermato nella riunione del 10 giugno e a seguito del verbale di mancato accordo del 1° luglio scorso che ha, di fatto, avviato la procedura di raffreddamento.

 

Nel corso dell’ultimo incontro, Anaste aveva portato sul tavolo della contrattazione, tra le altre cose, un aumento di 55,00 euro sul tabellare per il 4° livello full-time; 5,00 euro di assistenza sanitaria integrativa; 200,00 euro di Una Tantum in welfare e un parziale miglioramento dell’articolato sulla malattia. Proposte, definite dalle OO.SS., irricevibili e non in linea con quanto fatto per gli altri accordi del settore sociosanitario dove gli aumenti sono stati tra il 10,4 e il 12,6%.

 

Dal canto loro Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs rigettano nuovamente quanto avanzato da Anaste e annunciano per le prossime settimane un attivo nazionale delle delegate e dei delegati impiegati nelle strutture Anaste. In seguito, pronto lo sciopero nazionale. 

Rischi lavorativi per emergenze climatiche: pubblicato il protocollo quadro

Il provvedimento recepisce l’adozione delle misure di contenimento dei pericoli di questa natura negli ambienti di lavoro (D.M. 9 luglio 2025, n. 95).

Il decreto ministeriale di recepimento del protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro (D.M. n. 95/2025), sottoscritto da diverse organizzazioni sindacali e datoriali, è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza il provvedimento adotta il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli
ambienti di lavoro” (di cui all’Allegato A del decreto medesimo) al fine di garantire l’omogeneità di applicazione delle misure di contenimento dei rischi
lavorativi legati a questa tipologia di emergenze.

In particolare, i datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede INPS territorialmente competente gli accordi locali sottoscritti con la parte sindacale in attuazione dell’allegato protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

Più in particolare, viene stabilito che i datori di lavoro fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscano agli accordi attuativi del protocollo quadro in commento eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

In ambito emergenziale, quale declinato dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente adottate dalle autorità, le parti sindacali e datoriali, si impegnano anche ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.

Temi d’intervento

I tavoli contrattuali citati potranno intervenire anche su temi come: 

– informazione/formazione
– sorveglianza sanitaria
– abbigliamento/indumenti/dpi
– riorganizzazione turni e orari di lavoro.

In relazione all’adozione degli accordi attuativi del Protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.

Aggiornamento e supporto al protocollo

Nell’ambito della verifica dell’applicazione dell’attuazione delle indicazioni previste nel protocollo le parti si incontreranno periodicamente e comunque entro sei mesi dalla sua sottoscrizione.

Peraltro, le parti sottoscrittrici del Protocollo quadro richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie per assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela, per supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell’orario di lavoro, nell’orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l’applicazione e per qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi.

Guida ISA 2024: chiarimenti su ATECO 2025, quadri contabili e Concordato Preventivo Biennale

La circolare n. 11/E/2025 fornisce istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle entrate riguardo gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, con particolare attenzione alla nuova classificazione ATECO 2025 e alle sue ripercussioni sul commercio al dettaglio, nonché alle modifiche nella gestione contabile di costi e rimanenze.

Gli ISA sono strumenti soggetti a un significativo aggiornamento annuale per riflettere l’evoluzione dei diversi comparti economici. Per il 2024, tale processo ha incluso la revisione completa di 100 indici e l’aggiornamento di tutti i 172 ISA in vigore, al fine di una loro più adeguata applicazione, tenendo conto anche degli effetti straordinari sul mercato economico-finanziario derivanti dalle tensioni geopolitiche.

 

Il numero di ISA è diminuito da 175 nel 2023 a 172 nel 2024 a seguito dell’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025.
La nuova tabella di classificazione delle attività economiche “ATECO 2025” (che sostituisce ATECO 2007 – Aggiornamento 2022), infatti, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° aprile 2025.

 

“ATECO 2025”, in linea con la classificazione europea NACE Rev. 2.1, ha introdotto significative modifiche sia ai codici attività che alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici. La sua adozione ha determinato impatti significativi sugli ISA, portando all’aggiornamento della modulistica ISA per il 2024.

L’ISTAT ha reso disponibile una tavola di raccordo bidirezionale tra le due versioni per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica.

 

La nuova classificazione, dunque, ha reso necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria degli ISA, influenzando l’ordinaria revisione biennale.
In particolare, 14 ISA del commercio al dettaglio sono stati oggetto di revisione anticipata a causa della modifica della divisione ATECO 47.

Nella nuova classificazione ATECO 2025, il “canale di vendita” non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio. Questo ha portato all’eliminazione degli ISA CM03U (“Commercio al dettaglio ambulante”), CM90U (“Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici”) e DM86U (“Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”), con le relative attività incluse negli ISA del commercio al dettaglio più affini.
Anche l’ISA DG61U (“Intermediari del commercio”) è stato revisionato anticipatamente ed inoltre sono confluiti nell’ISA EG61U (“Intermediari del commercio e dei servizi”) ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.

Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le
attività economiche del commercio al dettaglio. Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo d’imposta 2024.

 

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non obbliga a presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati. Tuttavia, se il contribuente ritiene necessario comunicare una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà farlo tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) per chi è iscritto nel Registro delle imprese, oppure utilizzando i modelli specifici dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente) per gli altri soggetti.

 

Il D.M. 31 marzo 2025 ha approvato le modalità di costruzione e applicazione di 100 ISA, che rappresentano l’evoluzione ordinaria di 85 ISA già approvati e l’evoluzione anticipata di 15 ISA, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025.

 

In base a quanto dispone l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2025 sono stati dunque introdotti correttivi specifici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico. Sono stati inoltre individuati indici di concentrazione della domanda e dell’offerta, misure di ciclo settoriale, e aggiornamenti delle analisi territoriali. Sono state apportate modifiche a specifici ISA (EM05U e DG44U) e agli indicatori di anomalia relativi ai costi di carburante (DG68U, DG72U, DG90U).

 

Le modalità e le condizioni per il riconoscimento dei benefici premiali per i contribuenti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024 non presentano novità rispetto al regime premiale previsto per il 2023.

 

Per i modelli ISA2025 risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione di tutti gli ISA.

 

Dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 è stata introdotta una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato (20%, più 10%  per lavoratori meritevoli di maggiore tutela). Per evitare un ingiustificato peggioramento del punteggio ISA, le maggiori deduzioni non devono essere indicate nei righi H11 e F14 campo 1.

 

Con riferimento al quadro F è stato eliminato il campo 2 del rigo F08 (“Adeguamento valore esistenze iniziali”) poiché la facoltà di adeguare il valore fiscale delle esistenze iniziali non è stata rinnovata per il 2024. Sono state introdotte nuove modalità di valutazione delle esistenze iniziali e finali relative a opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale (artt. 92 e 93 del TUIR), mirate all’allineamento tra valori fiscali e contabili. Le istruzioni specificano come ripartire correttamente gli importi tra i righi F06/F07 e F08/F09 per prevenire impatti sul calcolo del punteggio ISA.

 

La struttura del quadro H rimane in continuità con il quadro RE del modello REDDITI, ma i riferimenti nelle istruzioni sono stati aggiornati a seguito delle modifiche all’articolo 54 del TUIR. Una differenza rilevante è che le spese per beni e elementi immateriali (art. 54-sexies TUIR), indicate in RE10A nel modello REDDITI, devono essere riportate al rigo H19 del quadro H del modello ISA.

 

Le società tra professionisti che hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti prevalentemente da determinate attività, sebbene escluse dall’applicazione degli ISA, sono comunque tenute alla compilazione del modello ISA afferente la specifica attività. Questo serve ad acquisire informazioni utili per la futura elaborazione dei relativi ISA.

 

L’Agenzia delle entrate prosegue nel processo di semplificazione, mettendo a disposizione dei contribuenti dati e informazioni in suo possesso, attraverso la riduzione o eliminazione di dati già presenti in altri quadri dichiarativi e la messa a disposizione di dati utili nell’area riservata del sito istituzionale. 

 

Con riferimento agli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2024, è stata eliminata dai modelli per la comunicazione dei dati di 23 ISA10, l’informazione relativa all’“Anno di inizio attività”. Tale informazione, poiché risulta nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, è presente tra i dati che vengono forniti ai contribuenti nel set di “variabili precalcolate” rilevanti ai fini del calcolo degli ISA e può essere sempre modificata in sede di compilazione del software “IltuoISA”.

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA, ma comunque tenuti alla presentazione del modello, possono esimersi dall’acquisizione delle variabili precalcolate, limitandosi a compilare i dati presenti nel modello.

 

I contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 sono comunque tenuti agli obblighi contabili e dichiarativi ordinari e alla presentazione dei modelli ISA. Per questi contribuenti, è necessario acquisire i dati precalcolati forniti dall’Agenzia, in quanto ciò garantisce la corretta costruzione della base dati degli ISA che saranno applicati nelle annualità successive e l’adeguata costruzione della metodologia del CPB per le future proposte.